La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, ai fini della determinazione delle plusvalenze, una nuova riapertura dei termini per rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e terreni (agricoli ed edificabili) al valore assunto con riferimento al mese di dicembre 2022, sebbene con l’applicazione di un’imposta sostitutiva più alta rispetto al passato, pari 16% in luogo dell’11% (Articolo 1, commi 107-111, Legge 29 dicembre 2022, n.197).
Rispetto alle precedenti edizioni, il perimetro è stato esteso anche alle partecipazioni quotate, ai titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
Si deve trattare di beni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 dai seguenti soggetti:
- persone fisiche (non esercenti attività d’impresa)
- società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR
- enti non commercialiper quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia
E’ previsto che il versamento dell’imposta sostitutiva vada effettuato entro il 15 novembre 2023 in un’unica soluzione o fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. Redazione e giuramento della perizia di stima dovranno avvenire entro la stessa data, ossia entro il 15 novembre 2023.