L’entrata in vigore dell’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle fatture attive e passive, a far data dal prossimo 1° gennaio, ha sollevato alcune perplessità circa il mal coordinamento di tale obbligo con l’opzione di cui agli articoli 1 e 3 del D.Lgs n. 127/2015.
Infatti, a fronte dell’obbligo di comunicazione dei dati previsto dal decreto collegato alla legge di bilancio 2017, il decreto legislativo sulla fatturazione elettronica offre la possibilità per le imprese di optare per la comunicazione periodica dei dati delle fatture, sempre con cadenza trimestrale, finalizzata ad ottenere una serie di semplificazioni ulteriori, elencate nell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
La convivenza di obbligo e di opzione rispetto al medesimo adempimento, sembrerebbe, a prima vista, il frutto di una incoerenza normativa. In realtà, ciò che sembra una perfetta coincidenza di adempimento, si riferisce ad ambiti ben diversi.
La strategia di semplificazione messa in atto, ma fino ad ora mal descritta nel decreto legislativo 127/2015, intende legare il riconoscimento di semplificazioni, non già alla comunicazione dei dati delle fatture, ma alla scelta di adottare la fatturazione elettronica per la certificazione dei corrispettivi. Se, infatti, per ipotesi, l’impresa emette e riceve solamente fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI), non avrà alcun obbligo di comunicazione da effettuare ed avrà, invece, tutte le semplificazioni riconosciute dall’articolo 3 del D.Lgs 127/2015.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare 13 dicembre 2016, n. 9 dove saranno forniti anche chiarimenti in merito agli ultimi provvedimenti dell’Agenzia delle entrate che danno attuazione alla strategia di semplificazione sopra descritta.