Alla luce delle ultime modifiche operate dalla legge di stabilità per il 2016, il nuovo regime forfetario prevede l’esclusione per coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
A commento di tale causa di esclusione dall’applicazione del regime agevolativo è intervenuta di recente l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 4 aprile 2016 n. 10/E, che ha chiarito che tale limite introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalla legge di stabilità 2016 non opera se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno precedente, “sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento del predetto limite.”
Tale indicazione ha richiesto una precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per comprendere la rilevanza del reddito di lavoro dipendente in presenza di un rapporto di lavoro cessato ai fini del superamento del predetto limite.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, ha precisato che tale reddito anche di importo superiore a 30.000 euro non rileva in presenza di un rapporto di lavoro cessato, perché la ratio è quella di favorire coloro che hanno perso il lavoro nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Al contrario, invece, il reddito da lavoro dipendente cessato va cumulato con altre fonti di reddito, quali il reddito da pensione, dal momento che viene meno la condizione agevolativa propria del regime.
A titolo esemplificativo, se un soggetto nell’anno 2015 ha percepito un reddito da lavoro dipendente cessato in corso d’anno pari a 50.000 € potrà accedere al regime forfetario già dal 2016.
Al contrario se ha percepito un reddito da lavoro dipendente cessato in corso d’anno pari a 25.000 € e un reddito di pensione pari a 10.000 euro, è escluso nel 2016 dal regime forfetario in quanto, nel complesso, è stata superata la soglia dei 30.000 euro.