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L’origine del latte obbligatoria in etichetta

Latte: origine obbligatoria in etichetta dal 19 aprile.

Dal 19 aprile 2017 è obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’origine della materia prima dei prodotti lattiero caseari in Italia come ad esempio:

  • il latte UHT,
  • il burro,
  • lo yogurt,
  • la mozzarella,
  • i formaggi
  •  i latticini.

L’obbligo si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.

Ambito di applicazione 

– per “tutti i tipi di latte” si intende il prodotto della mungitura delle specie animali indicate nella nota di cui all’allegato 1 del decreto;

– è escluso dal campo di applicazione del decreto il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, ;

– sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del decreto anche i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonché i formaggi non rientranti nella definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattierocaseari di cui al già citato allegato 1. La definizione di prodotto lattiero caseario è contenuta nella parte III dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 (Regolamento unico OCM) (UE) n. 1308/2013 – EUR-Lex – Europa.eu;

– sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, infine, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1, i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette IGP.

 

PARTE III

 

Latte e prodotti lattiero-caseari

 

1. Il “latte” è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione “latte” può tuttavia essere utilizzata:

a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV;

b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.

2. Ai sensi della presente parte per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:

  • i) siero di latte,
  • ii) crema di latte o panna,
  • iii) burro,
  • iv) latticello,
  • v) butteroil,
  • vi) caseina,
  • vii) grasso del latte anidro (MGLA),
  • viii) formaggio,
  • ix) iogurt,
  • x) kefir,
  • xi) kumiss,
  • xii) viili/fil,
  • xiii) smetana,
  • xiv) fil,
  • xv) rjaženka,
  • xvi) rūgušpiens;

b) le denominazioni ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE o dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

3. La denominazione “latte” e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.

4. Per quanto riguarda il latte, le specie animali che ne sono all’origine devono essere specificate, quando il latte non proviene dalla specie bovina.

5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

6. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all’articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio (3), né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine “latte” o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente parte possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Linee guida per le indicazioni in etichetta dell’origine e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari

in applicazione dell’art. 4 del d.i. 09/12/2016, Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Decreto n. 990 del 28/03/2017 (21.05 KB)

Decreto n. 1076 del 31/3/2017 di modifica del DM 990 del 28/3/2017(215.03 KB)

 

Circolare congiunta Mipaaf-Mise del 23.02.2017

concernente le disposizioni applicative del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 per l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011

Testo della circolare (536.88 KB)

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