Sono definiti “materiali e oggetti a contatto con gli alimenti” (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.
I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei.
Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.
In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:
- costituire un pericolo per la salute umana
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
- comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.
Al fine di garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione Europea (UE) vige una serie di requisiti legali e forme di controllo.
L’articolo 11 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 demanda al Ministro della salute il compito di fissare con proprio decreto le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti e dagli utensili ai prodotti alimentari.
Questa previsione è stata sostituita dall’art. 3 del DPR n. 777/1982 e, in seguito, dall’art. 3 del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108 riguardante l’attuazione della Direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che ribadisce la podestà del Ministro della salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, di regolamentare i materiali e gli oggetti idonei a venire in contatto con gli alimenti.
Conformemente alle norme sopra indicate con il Decreto Ministro sanità 21 marzo 1973, sono stati disciplinati, i seguenti materiali:
- materie plastiche
- gomma
- cellulosa rigenerata
- carta e cartone
- vetro
- acciaio inossidabile.
Il DM 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la direttiva di riferimento in modo da riconoscere la natura dell’aggiornamento.
Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze, che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell’idoneità al contatto alimentare.
Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti specifici:
- banda stagnata
- banda cromata verniciata
- ceramica
- alluminio.
L’inclusione nelle liste positive è subordinata ad accertamento della loro idoneità per cui le imprese interessate devono fornire gli elementi di valutazione necessari sulla base del protocollo riportato nell’allegato I del D.M. 21 marzo 1973, come sostituito dall’allegato I del Decreto ministeriale 3 giugno 1994, n. 511.
Per quanto riguarda i controlli sui MOCA il Ministero ha predisposto alcune circolari volte ad assicurare interventi mirati e omogenei sul territorio. Le note sono state diramate sia agli organi deputati al controllo ufficiale sia ai soggetti interessati lungo la filiera (produzione, utilizzazione e commercializzazione) che ai consumatori.
Per approfondire
- Informativa su materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) in plastica contenenti bambù o sostanze simili
- Informativa per gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie autonome – 17 novembre 2021
- Informativa per le Associazioni di categoria – 17 novembre 2021
- Informativa per le Associazioni dei consumatori – 17 novembre 2021
- Informativa per le Associazioni dei consumatori – 4 febbraio 2022
- Campagna informativa sul corretto uso dell’alluminio in cucina
- Videografica sul corretto uso dell’alluminio in cucina
- Opuscolo Materiali a contatto con gli alimenti della Commissione europea
- Parere CNSA del 30 gennaio 2019
- Parere CNSA del 31 maggio 2017
- Elenco della normativa sull’argomento
- sito TrovanormeSalute per la ricerca delle singole norme.
- Note e decreti sui materiali a contatti con alimenti
- nota n. 6615 del 21 febbraio 2018 – Regolamento (UE) 2018/213 della Commissione relativo all’utilizzo del Bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con gli alimenti
- nota n.14445 del 10 aprile 2017 – Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti
- D. Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29 – Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti
- nota n. 30799 del 29 luglio 2016 – Decreto 31 maggio 2016, n. 142 – Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata
- nota n. 22901 del 1° giugno 2016 – Indicazioni per i controlli su guanti monouso in nitrile e in lattice destinati al contatto con alimenti di cui alla nota del Ministero della salute DGISAN n.0000798-P-13/01/2016
- decreto 31 maggio 2016, n. 142 – Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 concernente la Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata
- nota n. 798 del 13 gennaio 2016 – Indicazioni per i controlli su guanti monouso in nitrile e in lattice destinati al contatto con gli alimenti
- nota n. 1993 del 26 gennaio 2016 – Decreto 6 agosto 2015 n.195 – Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, limitatamente agli acciai inossidabili”)
- nota n. 24508 del 16 giugno 2014 – Linee guida dell’Unione Europea per l’applicazione del Regolamento UE 10/2011 sulle materie plastiche
- nota n. 20072 del 20 maggio 2014 – Indicazioni per i controlli su oggetti in leghe metalliche e su oggetti rivestiti di smalto porcellanato destinati al contatto con alimenti
- nota n. 51356 del 23 dicembre 2013 – Decreto 20 settembre 2013 n. 134 – Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato”
- nota n. 51352 del 23 dicembre 2013 – Decreto 11 novembre 2013 n.140 – Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili”
- nota n. 22887 del 26 giugno 2012 – Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Indicazioni sugli oggetti in acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell’Unione europea e quelli legalmente prodotti nei paesi contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, nonché in Turchia
- nota n. 18159 del 25 maggio 2012 – Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Indicazioni in merito a taluni aspetti del decreto ministeriale 18 maggio 2010 n. 113 – Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato
- nota n. 32249 dell’11 ottobre 2011 – Dichiarazione di conformità dei materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari
- nota n. 12174 del 23 aprile 2010 – Indicazioni in merito ai controlli sui materiali e oggetti in banda stagnata e cromata
- nota n. 2964 del 24 gennaio 2006 – Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: responsabilità delle imprese e dell’industria alimentare.
LA NORMATIVA EUROPEA
Per quanto riguarda i provvedimenti dell’Unione Europea (UE) occorre evidenziare che negli ultimi anni la Commissione europea ha utilizzato preferibilmente lo strumento dei regolamenti anziché delle direttive, in quanto i regolamenti sono direttamente applicabili in tutto il territorio dell’Unione europea.
Tra i regolamenti riportati si segnala il Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Il regolamento stabilisce che tutti i materiali e oggetti elencati nell’allegato I del Regolamento n. 1935/2004 e le loro combinazioni, nonché i materiali e oggetti riciclati, vanno fabbricati nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, definite in lingua inglese come Good Manufacturing Pratices (GMP).
In considerazione del fatto che non tutti i settori industriali hanno elaborato linee guida sulle GMP l’obiettivo della norma in questione è quello di garantire l’uniformità fra gli Stati membri.
Pertanto analogamente a quanto avviene nel settore alimentare, le imprese che svolgono attività connesse con qualunque fase della lavorazione, trasformazione e della distribuzione dei materiali ed oggetti devono istituire un sistema di controllo della qualità.
Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 è stato successivamente integrato da altri regolamenti dell’Unione Europea, che costituiscono misure specifiche ai sensi dell’art. 5 dello stesso:
- Regolamento (CE) n. 450/2009 (diffuso con nota ministeriale del 10 luglio 2009) stabilisce i requisiti per l’immissione sul mercato dei materiali e degli oggetti attivi ed intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
- Regolamento (UE) n. 284/2011 stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l’importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti.
- Regolamento (UE) n. 10/2011 (detto anche “Regolamento PIM” Plastic Implementation Measure), direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione europea a partire dal 1° maggio 2011 e diffuso con nota ministeriale 12 maggio 2011, definisce norme specifiche per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, inglobando le disposizioni dell’Unione Europea nel settore. La disciplina contenuta introduce novità relative, tra l’altro, al campo di applicazione (come l’estensione delle disposizioni dell’Unione Europea ai multistrato multimateriali), all’elenco dell’UE delle sostanze autorizzate (ad esempio la previsione di un’unica lista in cui, su ciascuna riga, sono contenute tutte le informazioni relative alle singole sostanze) e alle prove di conformità (come l’introduzione di nuovi simulanti e possibilità di utilizzo di approcci di screening).
Il Regolamento (UE) n. 10/2011 è stato successivamente modificato e corretto dal Regolamento (UE) n.1282/2011 (diffuso con nota ministeriale n. 2484 del 30 gennaio 2012), dal Regolamento (UE) n. 1183/2012, dal Regolamento (UE) n. 202/2014, dal Regolamento (UE) 2015/174, dal Regolamento (UE) 2016/1416, dal Regolamento (UE) 2017/752, dal Regolamento (UE) 2018/79 e dal Regolamento (UE) 2018/213 (relativo al BPA e diffuso con nota ministeriale n.14445 del 10 aprile 2017), dal Regolamento (UE) 2018/831, dal Regolamento (UE) 2019/37, dal Regolamento (UE) 2019/1338 e dal Regolamento (UE) 2020/1245).
Il Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il Regolamento (CE) n. 282/2008, disciplina a livello specifico:.
- l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi
- lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di ricicl, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica
- l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
Tale regolamento istituisce un Registro pubblico dell’Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclo, degli schemi di riciclo e degli impianti di decontaminazione (cfr. art. 24).
Il Regolamento (UE) 2022/1616 è stato rettificato da Rettifica del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008.