L’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La normativa prevede, altresì, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio – e sino all’adozione del decreto – si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.
Non essendo anche quest’anno emanato il suddetto decreto, l’INPS ha provveduto, con il Messaggio n. 3358 del 10 agosto u.s. a diramare le istruzioni per poter inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%,