Bonus edilizi

È stata pubblicata la legge di conversione del  decreto-legge  2  marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.  La legge di conversione è in vigore dal 1/05/2024, mentre il decreto-legge è in vigore dal 2/3/2024.

Sono svariate le modifiche introdotte dalla legge di conversione. Tra le disposizioni di interesse contenute nel provvedimento, se ne segnalano alcune tra le più rilevanti di interesse per le imprese:

  • confermata l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili la cui entrata in vigore è prevista per il 1° ottobre 2024, con numerose modifiche rispetto al testo del Decreto-legge. Il sistema prevede crediti (punti) di partenza che poi vengono decurtati in caso di determinate violazioni o di infortuni da cui sia derivata la morte, l’inabilità permanente al lavoro assoluta o temporanea, ecc. Al di sotto di una soglia di crediti l’impresa o il lavoratore autonomo non può operare;
  • modificato l’obbligo introdotto dal Decreto-legge negli appalti e subappalti: si prevede l’obbligo di corrispondere al personale impiegato negli appalti e subappalti, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Tale vincolo si applica anche agli utilizzatori che ricorrono alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché in caso di appalto e distacco non genuino;
  • confermate le misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
  • confermate le misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • prevista l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
  • confermata la semplificazione dei regimi amministrativi per l’avvio, la sospensione, il subingresso e la cessazione di 45 attività artigiane identificate nella tabella allegata al decreto, che non necessiteranno più di titoli abilitativi, autorizzazioni e SCIA. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore per l’esercizio delle attività, gli adempimenti previsti dalla Legge-quadro per l’artigianato e quelli previsti dalla normativa comunitaria;
  • confermate le misure volte a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese (cosiddetto Piano Transizione 5.0.)  Il piano prevede il riconoscimento di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Destinatarie sono tutte le tipologie di imprese residenti nello Stato, indipendentemente da settore di appartenenza, regime fiscale di determinazione del reddito; risultano escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, o sottoposte a procedure concorsuali che non prevedono la continuità aziendale. L’oggetto dell’investimento deve essere un bene incluso negli allegati A e B della legge 232/2016 (cosiddetti beni materiali e immateriali 4.0) e deve consentire una riduzione minima dei consumi energetici della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento. Il credito d’imposta è inoltre riconosciuto per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, e per parte delle spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Il credito d’imposta è quantificato in tre scaglioni diversi per “range” d’investimento pari a 25%, 15% e 5%. Le tre misure del credito d’imposta possono poi essere aumentate rispettivamente del 40%, 20%, 10% al raggiungimento di determinate soglie di risparmio energetico della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento. Per l’accesso al beneficio è necessario l’invio telematico, di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE. Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Viene inoltre previsto un elenco di progetti che, nel rispetto del principio DNSH, non potranno accedere al Piano Transizione 5.0 confermato in sede di conversione;
  • confermata la semplificazione e l’accelerazione della procedura che consente di prorogare la validità dei procedimenti di valutazione d’impatto ambientale – VIA

Riferimenti: Legge 29 aprile 2024, n. 56 (GU n. 100 del 30/4/2024 – Suppl. Ordinario n. 19) di conversione del Decreto legge 19 del 2 marzo 2024 (GU n. 52 del 2/3/2024)