DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1969 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2017 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio.
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell’allegato di tale decisione di esecuzione. Prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall’articolo 29, paragrafo 1, e dall’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell’allegato della decisione di esecuzione.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l’Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative alla Bulgaria e all’Italia figuranti nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tali Stati membri in relazione a detta malattia. In particolare, negli elenchi di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza nella regione di Haskovo, in Bulgaria, e nelle regioni Lombardia e Veneto in Italia, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.