Con questo decreto è istituito, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l’adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.

 le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo saranno definite da un apposito decreto che terrà conto fra l’altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell’adozione di iniziative volte a favorire l’imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti made in Italy.

Il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino

​Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell’istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

 

Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione Europea e da Paesi terzi

Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, cioè :  “gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 25 di ogni mese, il quantitativo totale di latte vaccino crudo consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio. Il quantitativo complessivo di latte vaccino crudo è espresso in chilogrammi e fa riferimento al tenore effettivo di materie grasse del latte”,  per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi.

Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.

Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri non registrati mensilmente nel rispetto del termine si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere l’attività sul territorio italiano da sette a trenta giorni.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Modifiche all’articolo 8-quinquies del decreto -legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

  1. All’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti: “10. A decorrere dal 1° aprile 2019 la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all’agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall’AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

10-ter. Per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre la data del 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:

  1. a) i termini di prescrizione;
  2. b) le procedure di riscossione coattiva;
  3. c) i termini di impugnazione e di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 9-quater sono successivamente proseguite dall’agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall’AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.”.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019.
  2. Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto .

 

DECRETO LEGGE EMERGENZE DEFINITIVO-1