In caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto all’indennitaà di maternità per un periodo di cinque mesi (anziché 3 mesi), secondo le modalità previste dall’art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
GAZZETTA UFFICIALE n. 79 del 5 aprile 2016
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.