In caso di  adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n. 335, hanno diritto all’indennitaà di maternità  per  un  periodo  di cinque mesi (anziché 3 mesi), secondo le modalità previste dall’art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

 

 

 

GAZZETTA UFFICIALE n.  79 del  5 aprile 2016

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Decreto 24 febbraio 2016 

Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.