Il 4 dicembre 2018, il cosiddetto “decreto sicurezza  è diventato legge e  con esso sono entrate in vigore le modifiche al Codice della strada.

Nello specifico, la circolare del ministero dell’Interno del 10 Gennaio 2019, fornisce prime indicazioni operative sui seguenti temi, che maggiormente toccano da vicino le imprese:

  1. CONTRATTO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE   
  2. PARCHEGGIATORI ABUSIVI
  3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BLOCCO STRADALE
  4. CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO  
  5. RESPONSABILITÀ SOLIDALE

CONTRATTO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

Gli esercenti titolari dell’attività di noleggio senza conducente di veicoli sino a 6 Tonnellate di massa complessiva a pieno carico, hanno l’obbligo di comunicazione dei dati del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo al comune ove ha sede l’impresa.

Al suddetto obbligo di comunicazione non sono soggette :

  • le locazioni aventi come oggetto veicoli di peso complessivo superiore a 6 tonnellate  che vengono locati da imprese che esercitano l’attività di autotrasporto di merci c/terzi;
  • le locazioni di  autobus  sopra a nove posti che vengono locati con conducente da parte di imprese esercenti attività di trasporto viaggiatori.

Tali fattispecie sono infatti disciplinate dall’articolo 84del Cds e rappresentano una deroga rispetto alle regole generali sul noleggio che fa riferimento alle seguenti normative europee:

  • DIR. N. 84/647/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984
  • Dir. N. 90/398/CEE del Consiglio del 24 Luglio 1990
  • DIR. N. 2006/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 che, ai fini di razionalità e chiarezza, ha abrogato e codificato la direttiva n. 84/647/CEE.

REATO DI BLOCCO STRADALE

Il decreto sicurezza introduce due importanti novità:

  1. il blocco di strada “ordinaria” (diversa da quella ferrata), torna ad essere inquadrato come reato anziché come illecito amministrativo

Si prevedono due diverse tipologie di condotta illecita inquadrabile come blocco stradale:

  • Deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata
  • Ostruire o ingombrare una strada ordinaria o ferrata in qualunque altro modo, intendendo che tale condotta possa essere realizzata con azioni diverse dal deposito o abbandono di oggetti o congegni, quale, ad esempio, lasciando sulla strada veicoli in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli

La misura prevede i seguenti effetti:

  • reclusione da uno a sei anni
  • pena raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose 
  • sequestro amministrativo dei veicoli utilizzati per commettere il reato
  1. Blocco della strada effettuato con la  semplice presenza della persona sulla strada, con i seguenti effetti:
  • Pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 4.000,00
  • la stessa sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori

Sono escluse dal campo di applicazione dal disposto normativo di cui trattasi, le condotte che limitano la circolazione dei proprietari di fondi chiusi al traffico, che, secondo le definizioni richiamate, non sono considerate strada.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NELLE VIOLAZIONI STRADALI 

In materia di sanzioni amministrative , il Codice della strada ha previsto le seguenti nuove ipotesi  di responsabilità solidale:

Si rimanda al testo in allegato riguardanti le indicazioni operative sulla circolazione stradale.