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Naspi più generosa nel 2022

Naspi più generosa nel 2022

Naspi più generosa nel 2022

Cambia con il nuovo anno, e dopo lo tsunami della pandemia che ha alterato a lungo il regime degli ammortizzatori sociali, la normativa per il sostegno economico ai disoccupati più conosciuta come Naspi. La legge di Bilancio, infatti, ha apportato numerose novità alla disciplina del trattamento di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2022 in riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, ai requisiti di accesso, nonché alla misura e alla durata della stessa prestazione e alla platea dei beneficiari.

L’Inps, dal canto suo, con la Circolare n. 2 del 4 gennaio 2022, ha fornito i chiarimenti operativi e amministrativi in merito.

Ampliamento della platea dei destinatari

Tra le novità previste dalla Legge di Bilancio 2022 c’è l’estensione della platea dei destinatari della Naspi agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Pertanto, dal 1° gennaio 2022 la prestazione Naspi spetta:

Per quest’ultima categoria, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022, tuttavia gli operati agricoli a tempo indeterminato potranno accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nell’anno 2021 abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola.

Per l’accesso alla prestazione Naspi i requisiti che devono sussistere congiuntamente, sono i medesimi previsti per i lavoratori dipendenti:

Per il requisito relativo alla contribuzione, sono considerati utili per l’accesso alla Naspi, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione Naspi, purché non siano già stati utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola.

Requisiti di accesso alla NASpi: abolizione del requisito della 30 giornate

La Legge di Bilancio 2022, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, ha abolito il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Pertanto, per gli eventi intervenuti dal 1° gennaio 2022, occorre possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

Meccanismo di riduzione della prestazione Naspi (cosiddetto décalage)

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, la Naspi si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere:

Ai trattamenti già in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 2021 continua ad applicarsi il meccanismo di decalage precedente che decorre dal quarto mese di fruizione.

Obbligo di contribuzione per datori di lavoro

La Legge di Bilancio 2022 ha integrato la legge 240/1984, relativamente agli obblighi contributivi ai quali sono tenute le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Questi datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento Naspi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo:

La misura dell’aliquota contributiva è pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) dell’imponibile contributivo e trova applicazione anche l’obbligo di versamento del cosiddetto ticket di licenziamento.

Lavoratori assunti con contratto di apprendistato

L’Inps nella sua circolare applicativa ricorda che tra i destinatari della prestazione Naspi rientrano anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato; pertanto, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato.

Sempre in merito ai contratti di apprendistato l’Istituto ribadisce che, sull’interruzione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello) non si applica il ticket di licenziamento.

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