L’obbligo di fattura elettronica nei subappalti pubblici non si estende a fornitori non coinvolti direttamente nei rapporti con la stazione appaltante, non scatta se a monte dell’appalto c’è una società non qualificabile come PA (anche se controllata da un ente pubblico) e non si estende ai rapporti interni alle imprese componenti di un consorzio impegnato in un appalto pubblico.
Sono i tre chiarimenti chiave, relativi all’applicazione della fattura elettronica nei subappalti, contenuti nella circolare n. 13 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 2 luglio (in allegato). La circolare risponde ad alcuni quesiti arrivati da associazioni di categoria e singoli operatori sui punti più controversi delle norme che dallo scorso primo luglio obbligano a gestire con fatturazione elettronica anche i rapporti economici nei subappalti per la realizzazione delle opere pubbliche.
Il primo chiarimento riguarda il perimetro di applicazione dell’obbligo di emettere e-fatture nei subappalti. La circolare chiarisce subito che l’obbligo riguarda soltanto i subappaltatori che il titolare dell’appalto ha qualificato come tali in base alle norme del codice degli appalti comunicandone i nominativi alla stazione appaltante. Si legge nella circolare che vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di Cig e/o Cup). Per chiarire meglio il punto la circolare fa anche un esempio pratico, spiegando che sono esclusi dall’obbligo d e-fattura i fornitori che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di Cig e/o Cup (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
Con la seconda risposta l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sono soggette a fatturazione elettronica le prestazioni rese nei confronti di soggetti non qualificabili come pubbliche amministrazioni, anche se controllate da un ente pubblico.
L’ultimo aspetto preso in considerazione riguarda invece i rapporto interni a un consorzio, titolare di un appalto pubblico. Il quesito puntava a chiarire se l’obbligo di fatturazione elettronica che grava sul consorzio va esteso anche ai rapporti interni tra le imprese consorziate. L’Agenzia risponde escludendo questa ipotesi. «L’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio», si legge nella circolare, «non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate». «È peraltro da escludersi – si legge ancora – che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti».