Nessuna restrizione alla circolazione delle merci nelle zone che rientrano nelle zone rosse come definito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Straordinaria. Il provvedimento ha sollevato tuttavia molteplici dubbi interpretativi in merito all’applicazione delle limitazioni degli spostamenti delle persone e alla circolazione delle merci.
Il DPCM non si limita ad introdurre all’art. 1 misure urgenti nella Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, ma all’art. 2 reca misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
Nelle zone di cui all’art.1 il DPCM impone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, consentendo inoltre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, le persone potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione fornita ai dipendenti dai datori di lavoro, che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.
Il DPCM dispone limitazioni all’orario di apertura delle attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, e la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, nelle giornate festive e prefestive, nonché la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, delle palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e centri termali.
Null’altro è previsto per le altre attività economiche se non la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, nonché la facilitazione ad adottare modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
In altri termini, nei territori di cui all’art. 1 le imprese non devono sospendere l’attività ma devono attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nei confronti dei dipendenti e alle disposizioni volte a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra la clientela delle strutture commerciale e degli esercizi di ristorazione e bar.
Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall’art. 1 è contenuta del DPCM.
Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.