Con una FAQ, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i soggetti che rientrano nel regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89 L.190/2014) e nel regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011), nonché i piccoli produttori agricoli (art. 34, comma 6 DPR 633/1972) non sono obbligati a ricevere e a conservare elettronicamente le fatture di acquisto emesse dai propri fornitori.
E’ stato, in tal modo, sciolto un importante dubbio che la CNA aveva posto all’attenzione dei referenti istituzionali.
Come è noto, per espressa previsione normativa, tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, ben potendo dal 1 gennaio 2019 continuare ad emettere fatture cartacee, ma non si aveva certezza su come dovessero trattare le fatture ricevute dai propri fornitori.
Con una FAQ, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i soggetti obbligati ad mettere fattura elettronica dovranno consegnare copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, a tutti i soggetti non rientranti nell’obbligo della e-fattura, quali: soggetti in regime forfettario o di vantaggio, consumatori finali, condomini ed enti non commerciali.
Resta inteso che, pur non essendo obbligati, è nella piena facoltà di tali soggetti decidere di entrare a far parte del mondo della fatturazione elettronica ed adeguarsi, dal prossimo 1 gennaio, alle nuove regole sia per quanto riguarda le fatture di vendita che di acquisto.