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Nessun titolo abilitativo per le ditte di solo trasporto

Dal territorio, tornano a chiederci chiarimenti in merito all’obbligo o meno di munirsi di autorizzazione generale da parte dell’azienda di autotrasporto che effettua il SOLO SERVIZIO DI TRASPORTO.

L’argomento era già stato trattato  nella  circolare CNAFita Prot. 021/MC/mti del 17 Marzo 2015 ma, anche in considerazione dell’articolazione della materia, si ritiene utile tornarne a parlare.

SERVIZIO  POSTALE: NORMATIVA E  TITOLI ABILITATIVI

Preliminarmente si ritiene utile richiamare, sinteticamente, la principale normativa di riferimento ed i conseguenti titoli abilitativi necessari per svolgere le attività riconducibili ai servizi postali (dettagli, esplicitazioni, chiarimenti, modulistica, sono reperibili sul sito del MISE: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/postale/area-operatori-postali)

NORMATIVA

  • DECRETO LEGISLATIVO 22 luglio 1999 n. 261 artt. 5 e 6 (come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 58): “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. (GU n.182 del 5-8-1999) = Licenza Individuale – Autorizzazione Generale
  • DELIBERA AGCOM 129/15/CONS: trattasi del regolamento che stabilisce le condizioni (requisiti e obblighi) per il rilascio della licenza individuale e dell’autorizzazione generale da parte del Ministero dello sviluppo economico, allineando la regolamentazione alle norme della direttiva 2008/6/CE, come recepite nella legislazione nazionale, e alle delibere dell’Autorità, in particolare, quelle in materia di tutela dell’utenza.
  • DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 2015 recante: “Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali”
  • DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 2018: recante importi dei contributi e modalità di pagamento per il rilascio, rinnovo, estensioni, riduzioni, ecc. dei titoli abilitativi 

TITOLI ABILITATIVI

  • Decreto 261/1999, ARTICOLO 5 = TITOLARI DI LICENZA INDIVIDUALE = Consente di svolgere i seguenti servizi non riservati esclusivamente a Poste Italiane ma rientranti nel servizio universale:raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n. 890, e s.m.i. e servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
  • LICENZA INDIVIDUALE SPECIALE = Consente di svolgere: i servizi di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n.890, e s.m.i.; i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di violazioni al codice della strada di cui all’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  • Decreto 261/1999, ARTICOLO 6 = TITOLARI DI  AUTORIZZAZIONE  GENERALE = Autorizza a svolgere i servizi non rientranti nel servizio universale tra i quali, ad esempio: raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali otre i 2 kg e pacchi oltre i 20 kg e non superiori ai 30 Kg; raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione della pubblicità diretta per corrispondenza; servizi a valore aggiunto (corriere espresso, consegna nelle mani del destinatario, garanzia di recapito ad una determinata ora, ritiro a domicilio, conferma dell’avvenuta consegna, possibilità di cambio di indirizzo, tracciamento elettronico, ecc.) anche per invii postali fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg; raccomandata urgente; recapito della posta elettronica a data o ora certa; intermediazione con il Fornitore del Servizio Universale
  • AUTORIZZAZIONE GENERALE AD EFFETTO IMMEDIATO = Autorizza a svolgere : il servizio di esercizio di casellario privato (caselle postali per la distribuzione della corrispondenza).

SERVIZIO  POSTALE:  ATTIVITÀ DI SOLO TRASPORTO

Entrando nel merito della ricorrente domanda “i padroncini/impese di autotrasporto che lavorano per corrieri espressi e/o che comunque effettuano il solo trasporto, devono munirsi dei titoli abilitativi previsti per il servizio postale?”, la normativa, i riferimenti che possono essere di ausilio per cercare di dare una risposta, sono i seguenti: 

  1. SITO DEL MISE: dove è espressamente riportato “L’AUTORIZZAZIONE GENERALE NON E’ RICHIESTA PER L’ATTIVITA’ DI SOLO AUTOTRASPORTO”:http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/postale/area-operatori-postali#autorizzazione_generale
  2. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – Circolare SG n° 1311 del 19.6.2000, chiarimenti, Punto 2): la licenza individuale e l’autorizzazione generale devono essere conseguite da chi risponde della prestazione nei riguardi dell’utente: il SUBVETTORE o il MANDATARIO NON È TENUTO ad intrattenere rapporti con il Ministero, purché dimostri di OPERARE PER CONTO DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE” (Si allega testo integrale)
  3. MISE –  Risposta a nostra (CNA Fita) specifica richiesta di chiarimento – nota Prot. n° 65352 del 16/11/2015: “Si fa riferimento alla lettera di Codesta Associazione prot. n. 86 del 10 novembre u.s. con la quale è stato chiesto a questo Ministero un chiarimento in ordine all’obbligatorietà, o meno, di adeguarsi alle disposizioni della delibera AGCOM 129/15/Ce per le imprese di autotrasporto che, operando nel contesto dei servizi postali, EFFETTUANO LA SOLA FASE DEL TRASPORTO.  A riguardo, si fa presente che il considerando 17 della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, prevede tra l’altro che – I SERVIZI DI SOLO TRASPORTO NON DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATI COME SERVIZI POSTALI-. Tale orientamento È CONDIVISO ANCHE DA QUESTO MINISTERO che, per la suddetta attività, NON RICHIEDE ALCUN TITOLO ABILITATIVO POSTALE.” – (Si allega testo integrale)

Da quanto richiamato ed indicato dallo stesso Ministero, sembrerebbe pertanto che L’attività di SOLO TRASPORTO che riguarda ESCLUSIVAMENTE IL TRASFERIMENTO DI MERCI, con ESCLUSIONE di qualsiasi attività riconducibile alle fasi che caratterizzano il servizio postale quali: raccolta, smistamento e recapito, NON NECESSITI DI UNA LICENZA O AUTORIZZAZIONE, anche nel caso in cui detta attività sia svolta in nome e per conto di un operatore postale a condizione però che quest’ultimo sia titolare di licenza e/o di autorizzazione. Per verificare se l’operatore postale è titolare o meno di licenza e/o di autorizzazione, si può accedere al sito: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/comunicazioni/DGPostale/elenco_operatori_postali_18-5-2018.pdf

RICHIESTE DI CONSEGUIRE TITOLI ABILITATIVI NON OBBLIGATORI – EFFETTI CORRELATI

Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sul fatto che, eventuali “richieste” di conseguimento del titolo abilitativo, anche se non obbligatorio, avanzate nei confronti dell’impresa di autotrasporto, potrebbero comportare la messa in discussione di alcune condizioni che caratterizzano l’autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • Gli  articoli 2 e 8 del D.M. 29 Luglio 2015, prevedono infatti, tra le condizioni per il rilascio-regolarizzazione della Licenza individuale e generale, l’iscrizione al registro IMPRESE PER L’ESERCIZIO DI SERVIZI POSTALI ed il conseguimento del corrispondente CODICE ATECO. Si evidenzia che tale condizione confligge con quanto disposto  dal D.D. n° 291 del 25 Novembre 2011. L’attribuzione di un CODICE ATECO DIVERSO DA QUELLO CORRISPONDENTE ALL’AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI, potrebbe rappresentare una distorsione della definizione di autotrasportatore rischiando anche di pregiudicarne la condizione di regolarità  prevista dalla delibera del Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori (Delibera n.1/2015 del 23 Luglio 2015) in attuazione di quanto disposto dalle Leggi di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013, comma 92) e 2015 (Legge n.190/2015, comma 248);
  • Per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, viene RICHIESTA L’APPLICAZIONE DEL CCNL VIGENTE NEL SETTORE POSTALE (D.M. 29.7.2015: art. 2, comma 6, lettera “c” – art. 8, comma 6, lettera “c”). In merito a questo particolare condizione si ricorda che l’adesione dell’impresa di autotrasporto ad un’associazione sindacale imprenditoriale, comporta l’obbligo di applicare il contratto collettivo stipulato da quell’associazione, per effetto del mandato rappresentativo conferito con l’iscrizione e pertanto, l’azienda aderente, ad esempio, a CNA Fita, è tenuta ad applicare il «CCNL LOGISTICA, autotrasporto merci e spedizioni» E L’APPLICAZIONE DI UN CONTRATTO  DIVERSO POTREBBE FAR NASCERE PESANTI CONTENZIOSI; inoltre l’applicazione di un contratto collettivo di lavoro diverso da quello dell’autotrasporto, pregiudicherebbe la possibilità di accedere a specifici benefici concessi alle imprese di autotrasporto come nel caso, ad esempio, dell’erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto dove è espressamente previsto che per usufruirne, occorre che i dipendenti siano “inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni

 

  • Sostenere i costi dei contributi dovuti dai titolari dei titoli abilitativi
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