Non si ha diritto all’Ecobonus o al Sismabonus se si acquista un immobile da una società che non ha i requisiti per usufruire delle relative detrazioni fiscali. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito presentato da un contribuente che ha acquistato un’unità immobiliare da una Sgr (società di gestione del risparmio) facente parte di un complesso residenziale, dismesso completamente dall’impresa venditrice, e sulle cui parti comuni la società aveva effettuato lavori di recupero edilizio e riqualificazione energetica, pagando le ditte con bonifico ordinario, senza chiedere detrazioni d’imposta per gli interventi eseguiti.
Il contribuente precisa che i lavori di riqualificazione hanno fatto parte della trattativa di compravendita e chiede se può usufruire dei bonus fiscali previsti per le opere di riqualificazione eseguite sulle parti condominiali. A suo parere, i nuovi proprietari possono applicare la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
L’Agenzia delle Entrate invece è di diverso parere ed esclude che l’acquirente possa beneficiare delle detrazioni fiscali non utilizzate dalla società.
Per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio è vero che, in caso di vendita dell’immobile, l’acquirente può usufruire della detrazione non utilizzata dal venditore, ma si tratta di uno sconto Irpef e, quindi, riconosciuto soltanto alle persone fisiche.
La condizione, chiarisce l’Agenzia, non è invece riscontrabile nel caso descritto nell’interpello. La società che ha venduto l’immobile e ha sostenuto le spese di riqualificazione, infatti, è una Sgr costituita sotto forma di Spa ed essendo soggetta all’imposta sul reddito delle società e non all’imposta sul reddito delle persone fisiche non può beneficiare del bonus né può trasferirlo al nuovo proprietario.
Niente da fare neanche per le detrazioni relative alla riqualificazione energetica. Diversamente dal recupero edilizio, possono accedere ai benefici fiscali della riqualificazione energetica anche i titolari di reddito d’impresa, ma soltanto per le unità immobiliari strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale e non anche ai beni merce, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, come avviene nel nostro caso. Il beneficio è infatti attribuito esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi, mentre l’istante precisa di aver acquistato l’unità residenziale da una società che ha dismesso l’intero immobile oggetto dei lavori.
Conclude l’Agenzia, anche in quest’ultima ipotesi, a prescindere dalle modalità di pagamento effettuate, la Sgr non può usufruire delle detrazioni in quanto il complesso immobiliare non è un bene strumentale e, di conseguenza, le detrazioni non possono essere trasferite all’acquirente.