Il ministero dell’Interno, con la circolare Prot. n. 300/A/3530/18/113/2 del 30 Aprile 2018 fa propri gli esiti della Corte di Giustizia UE del 20.12.2017 che ha stabilito il divieto di riposo regolare in cabina, ed introduce una specifica sanzione per tale violazione. La richiamata circolare, rende noto infatti che se viene accertata l’effettuazione del riposo settimanale regolare in cabina, esso viene considerato come non goduto ( in quanto effettuato in condizioni ritenute non idonee) e conseguentemente contestata la violazione del Codice della Strada prevista dall’articolo 174, comma 7, nell’ipotesi più grave (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%) :

Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006  e’   soggetto   alla   sanzione amministrativa del pagamento di una somma’ da euro 264 a euro  1.054. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 369 a euro 1.476. Se i limiti  di  cui  ai  periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si  applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  422  a euro 1.686.  

Inoltre, alla violazione consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del riposo prescritto nella modalità corretta.  

Quanto previsto  dal Ministero dell’Interno, deriva dal fatto che la Sentenza di Giustizia UE del 20 Dicembre 2017 stabilisce che :

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

  1. L’articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che un conducente non può effettuare i periodi di riposo settimanali regolari di cui al predetto articolo 8, paragrafo 6, a bordo del proprio veicolo.

Considerata la rilevanza dell’argomento, si da ampia diffusione di quanto stabilito dal Ministero dell’Interno e ci si riserva di valutare opportune iniziative,  anche in  ambito UNATRAS.