Il medico dentista non paga per la musica diffusa nel suo studio
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in relazione alla diffusione di musica negli studi dentistici, ha chiarito che riguardo all’importanza del numero delle persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso, si deve constatare che, trattandosi di clienti, tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto; pertanto, il concetto di pubblico (ai fini della “comunicazione al pubblico” ai sensi della legge italiana sul diritto d’autore) deve essere costituito di un numero indeterminato di destinatari potenziali e di un numero di persone piuttosto considerevole. Le decisioni della Corte di Giustizia costituiscono una regula iuris applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado di giudizio e sono fonte di diritto oggettivo. Da ciò discende che la Corte territoriale non può disattendere l’interpretazione dell’unico organo deputato alla interpretazione delle norme comunitarie. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)