L‘INPS con Messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017 ha acquisito le indicazioni che il Ministero ha dato rispondendo alla sollecitaziione di CNA Costruzioni e di tutte le altre parti sociali del settore in materia di CIGO per intemperie.
In realtà il messaggio in questione fornisce linee guida generali per l’Istruttoria e concessione delle integrazioni salariali ordinarie.
L’Istituto, ritiene che la soppressione – dal 1.1.2016 – della locali commissioni provinciali e con la definizione delle fattispecie che integrano le causali di CIGO in un decreto ministeriale (95442) si sono poste le basi per la realizzazione di tali importanti obiettivi: la definizione di criteri valutativi conformi alla legge e uniformi su tutto il territorio nazionale che garantiscano un procedimento celere e standardizzato.
Ci auguriamo che sia così, anche se in questa prima fase ci pare che la suddetta soppressione abbia semplicemente lasciato le imprese senza un supporto in grado di affermare interpretazioni corrette e consone alle loro esigenze.
Andando al merito, comunque, l’atto in esame fornisce alcune indicazioni utili.
Riguardo alla ipotesi di Carenza di elementi di valutazione, si ricorda la necessità che prima di rigettare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria venga esperito dalla sede competente un supplemento istruttorio con la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del DM 95442 (art. 11 DM 95442) e si dia all’azienda, un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, per fornire ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria.
Dopo aver fornito indicazioni sulle ipotesi di Avvenuta ripresa dell’attività lavorativa e di Nuovi ordinativi o commesse nel caso di CIG per Mancanza di lavoro o di commesse, vengono trattati gli Eventi meteo.
A tal proposito si forniscono i chiarimenti su alcune fattispecie della causale in parola (Gelo, Temperature percepite, Lavorazioni particolari -e tra queste le lavorazioni nelle cave-).
Infine rispetto ai Bollettini meteo l’Istituto acquisice che anche se nella norma del DM si prevede che alla relazione tecnica delle istanze di CIGO determinate da “eventi meteo”devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati, e da l’indicazione che «Tenuto conto che l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’ istanza di concessione della CIGO, l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo». Sulla falsariga di quanto Il ministero del Lavoro ha scritto nella risposta a CNA Costruzioni che, insieme alle altre parti sociali del settore, aveva sollecitato interventi di chiarimento.