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Nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Un puzzle ormai definito ma ancora incompleto

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto 28/12/2018, avvenuta in Gazzetta Ufficiale il 4/1/2019, si è completato il quadro delle attività da assoggettare agli indicatori sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018.

A seguito dell’acquisizione dei pareri della Commissione degli esperti del 6 dicembre 2018 (cfr. notizia del 17/12/2018) l’approvazione in decreto delle attività per le quali sono stati costruiti gli indicatori nel corso del 2018 (n.83), consente la loro applicabilità già a partire dallo stesso periodo d’imposta.

Con il decreto del 28/12/2018 sono stati inoltre approvati anche degli ISA “semplificati” (n. 23) riguardanti attività precedentemente assoggettate a Parametri.

Il primo “lotto” di attività per le quali sono stati approvati gli ISA (n.69) sono state ufficializzate con decreto 23/3/2018.

Complessivamente quindi per il periodo d’imposta 2018, tra ordinari e semplificati, saranno applicabili n.175 Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (vedi in allegato l’elenco delle attività).

L’applicazione degli ISA per il 2018, con conseguente abolizione degli studi di settore e dei parametri, consentirà ai contribuenti di verificare il proprio grado di affidabilità e accedere così ai benefici premiali previsti per i soggetti che raggiungono i livelli ai quali sarà collegata la graduazione dei benefici premiali che, peraltro potranno essere “differenziati” a seconda del tipo di attività svolta.

Tali livelli devono essere definiti mediante uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Occorre quindi che sia emanato quanto prima al fine di mettere nelle condizioni gli interessati di valutare il proprio posizionamento ed eventualmente adeguarsi per migliorare il proprio grado di affidabilità.

A tal fine, inoltre, occorre che quanto prima siano messi a disposizione dei contribuenti le procedure strumentali per eseguire la verifica di affidabilità che, oltre ad avere necessità di un “nuovo Gerico”, ha la necessità che il contribuente o gli intermediari per loro conto, possano acquisire il cd. “coefficiente individuale” senza il quale l’ISA non può essere determinato in modo corretto.

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