Rottamazione-ter

Il decreto “Sostegni bis”, convertito in Legge n. 106/2021, ha introdotto tra le varie novità alcune che riguardano il tema delle cartelle esattoriali, nello specifico il cambio delle date del calendario fiscale con la proroga delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio non ancora versate nel 2020.

In particolare, i contribuenti, per non perdere i benefici della definizione agevolata, devono effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate entro il:

  • 31 luglio 2021, per le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al 2 agosto 2021;
  • 31 agosto 2021, per la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter)
  • 30 settembre 2021, per le rate in scadenza il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio)
  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter)

Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020 resta, invece, confermato che il termine ultimo per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre 2021.

Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi (articolo 3, comma 14-bis, del DL. n. 119 del 2018).

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione inoltre,  ha messo a punto un apposito servizio per verificare l’azzeramento di tutti i debiti il cui importo residuo non superi il limite massimo fissato in 5.000 euro. L’importo si intende inclusivo di capitali, interessi e sanzioni derivanti dai singoli carichi affidati all’Esattore nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e sino alla data del 31 dicembre 2010.

La condizione prevista per l’annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte non superiore a 30 mila euro mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte non superiore a 30 mila euro.

Infine, si precisa che i soggetti decaduti dalla rottamazione-ter e dal saldo e stralcio per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

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