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Nuovo accordo sull’Anzianità Professionale Edile: le parti sociali hanno condiviso la necessità di modifiche in attesa di una sua revisione

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Tutte le parti sociali che hanno dato vita al Fondo Unico nazionale per la gestione dell’APE, tranne quelle della piccola industria, il 31 gennaio  scorso hanno sottoscritto un nuovo accordo in materia, che anticipa in parte gli impegni assunti in sede di Commissione APE, presentati in una proposta contenuta nel documento allegato al nuovo accordo.

Con il nuovo accordo si interviene nell’immediato con la revisione della contribuzione al fondo nazionale APE per alcuni territori (che viene ridotta per tutto l’anno edile in corso) ed alla modifica del contributo minimo APE che (da gennaio) viene riparametrato sulla contribuzione dovuta per gli operai qualificati su 120 ore, secondo le diverse aliquote previste su ciascun territorio; ciò in attesa che, a breve, la Commissione faccia una valutazione completa sulle condizioni di equilibrio economico del fondo sulla base degli ultimi dati.

La stessa Commissione si è riservata di esaminare, a breve, le ulteriori necessità di revisione della contribuzione APE motivate dall’eccessivo divario tra contribuzioni e finanziamenti, per le Casse Edili/Edilcasse non comprese nella tabella 1, e di definire eventuali interventi compensativi per favorire un più veloce rientro dal deficit del primo anno, che potranno gravare sulle situazioni di eccessivo divario tra contribuzione versata e finanziamenti ricevuti; confermando inoltre la necessità di definire meglio le esimenti relative all’applicazione del nuovo contributo minimo.

Come abbiamo avuto modo di far notare, infatti, l’incremento della base di calcolo del contributo minimo, passata da 100 a 120 ore mensili, determina:

– la necessità di una sua riduzione nel caso degli apprendisti, per i quali si potrebbe determinare l’assurda situazione di richieste di pagamento del contributo per il fatto che la contribuzione mensile non raggiunge il nuovo importo previsto, malgrado le ore denunciate nel mese superino -e magari non di poco- le 120 su cui esso è stato riparamentrato;

– la necessità di chiarimenti relativamente alla ipotesi di dipendenti a tempo parziale, disciplinati dall’art. 97 del nostro c.c.n.l., per i quali era stato previsto, per richiesta delle OOSS, un tetto massimo di 912 ore annue, che, anche se definito solo “convenzionalmente”,  quindi con una certa elasticità, non consentirebbe di raggiungere le 120 ore mensili.

Ci auguriamo di poter fornire a stretto giro ulteriori indicazioni, che pensiamo possano riprendere alcune nostre proposte finalizzate a correggere al più presto i problemi evidenziatisi in materia di contributo minimo.

 

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