La Corte di Giustizia UE, nell’ottica della adeguatezza e trasparenza dell’informazione dei consumatori, ha ritenuto legittima la normativa europea sul commercio degli agrumi che impone ai produttori di indicare, sugli imballaggi, l’eventuale utilizzo di conservanti e altre sostanze chimiche successivamente alla raccolta, in quanto prodotti agricoli soggetti a limiti di utilizzo di sostanze chimiche molto più elevate rispetto agli frutti a buccia sottile.
La Corte UE
Con la sentenza del 3 marzo 2016 nella causa C-26/15 3, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto il ricorso promosso dalla Spagna avverso la pronuncia emessa nel 2014 dal Tribunale UE, a sua volta contrario alla richiesta del Paese iberico di annullare la disposizione comunitaria sul commercio degli agrumi, in quanto discriminatoria rispetto agli produttori ortofrutticoli, non proporzionata alla tutela dei consumatori e più restrittiva della disposizione, peraltro non vincolante, adottata a livello di Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite «CEE-ONU», per cui « l’indicazione dell’utilizzo di conservanti o di altre sostanze chimiche è necessaria solo se richiesta dalla legislazione del paese importatore».
Commercio internazionale
Per i Giudici europei, invero, le raccomandazioni sulle norme comuni del commercio internazionale dei prodotti agricoli e delle merci deperibili, stabilite a livello Cee-Onu, che riunisce i paesi aderenti all’Unione Europea, quelli della Comunità degli Stati indipendenti e dell’America del Nord, non impediscono alla Commissione UE di adottare una normativa più restrittiva sulle indicazioni dell’etichettatura degli agrumi, quali arance, limoni, mandarini, riguardante i trattamenti effettuati dopo la raccolta.
Tutela dei consumatori
La Corte, confermando il ragionamento adottato dal Tribunale in primo grado, ritiene proporzionale e ragionevole l’intento della normativa sugli agrumi di fornire ai consumatori una informazione trasparente e adeguata, in ragione dei limiti massimi differenziati di trattamento post-raccolta degli agrumi con prodotti chimici, in particolare con fungicidi per il trattamento a cera delle superfici, rispetto agli altri frutti a buccia sottile, tenendo conto che la buccia degli agrumi può facilmente entrare a far parte dell’alimentazione dei cittadini europei.
Non discriminazione
Il ragionamento seguito dalla Corte, inoltre, non ritiene che la norma contestata possa costituire uno svantaggio concorrenziale per i produttori di agrumi, rispetto agli altri produttori ortofrutticoli, in virtù della diversità di posizione appena descritta, non ritenendo plausibile di ingenerare una percezione distorta nei consumatori, che non sarebbero indotti, erroneamente, a considerare che gli altri frutti, solo perché privi di similari etichettature, possano essere immuni da qualsivoglia trattamento chimico.
Sostanze chimiche
Proprio la possibilità, per i produttori di agrumi, di impiegare dosi elevate di conservanti e altre sostanze chimiche nelle fasi successive alla raccolta, pur in assenza di una normativa generale che imponga la comunicazione in sede di etichettatura dell’uso di pesticidi o sostanze similari durante la fase della coltivazione di qualunque prodotto agricolo, legittima la Commissione ad adottare una speciale e più stringente normativa a tutela dell’interesse dei consumatori a ricevere informazioni mirate e trasparenti in merito.