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Obbligo iscrizione all’albo gestori ambientali per chi sposta macerie anche occasionalmente

rifiuti smaltimento

E’ del 26 marzo 2015 n.12946 la sentenza della terza corte di cassazione, relativa al trasporto occasionale di macerie.

La sentenza è conseguenza del giudizio contro un imprenditore edile, colpevole di “attività di gestione rifiuti non autorizzata ai sensi del codice ambientale (dlgs n.152/2006)”, dopo aver effettuato un trasporto di macerie. Il titolare dell’impresa ha affermato di non essere a conoscenza del vincolo di iscrizione all’albo, tanto più che la sua impresa si occupa di piccoli lavori edili ed i trasporti solo occasionali.

La sentenza, però, prevede che l’occasionalità e saltuarietà del trasporto di rifiuti non pericolosi non escluda dall’obbligo di iscrizione, ma esime dal formulario di cui all’art. 193 dlgs. n. 152 del 2006, qualora i materiali non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri per volta.

 

 

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