Gli odontotecnici attendono da tempo che il loro profilo professionale venga riconosciuto. Il superamento dell’inadeguatezza dell’impianto normativo, fermo al maggio del 1928, restituirebbe finalmente loro la bramata istituzione della professione sanitaria.
L’istituzione della professione sanitaria dell’odontotecnico restituirebbe il giusto riconoscimento del profilo professionale ad una figura che presenta un elevato livello di formazione oltre che di responsabilità. Innovazione ed elevata capacità professionale in tema di protesi su misura ad uso odontoiatrico prevista nei nuovi criteri, per il settore, dal nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici.
A tal proposito, CNA SNO Odontotecnici non condivide quanto contenuto nel recente Ddl n.2432, sempre in materia di istituzione della professione sanitaria, per i seguenti motivi:
- non si capisce la strategia posta a base dell’iniziativa del DdL n.2432 a soli 5 mesi dalla presentazione del DdL “Boldrini” da cui si discosta sostanzialmente nei contenuti qualificanti per gli odontotecnici
- il DdL n. 2432 inon esplicita espressamente la possibilità per “l’odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità del clinico di collaborare agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare – al di fuori del cavo orale – tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza”. Possibilità questa ricompresa sia nel DdL “Boldrini” che nei testi di profilo approvati nel 2001 e nel 2007 dal Consiglio Superiore di Sanità, questione sulla quale si sono battute da sempre le aa.oo. e l’intera categoria. Se tale opportunità non viene espressamente indicata nel testo del profilo la stessa viene negata agli odontotecnici, poiché le competenze, le opportunità professionali nonché i contesti operativi devono essere espressamente previsti nel testo del profilo
- il DdL n.2432 non menziona inoltre quanto previsto sia nel DdL “Boldrini” sia nei testi approvati nel 2001 e nel 2007 dal Css al primo comma dell’art. 2: “la produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all’interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti e autorizzati ai sensi della normativa vigente, sotto l’esclusiva responsabilità dell’odontotecnico”. Tale carenza risulta davvero incomprensibile e contraddittoria con le sbandierate battaglie per la difesa dello spazio professionale degli odontotecnici, soprattutto oggi che da parte delle industrie e delle innovazioni tecnologiche introdotte con il sistema 3D si tende a sottrarre la produzione di dispositivi agli odontotecnici
- il DdL n.2432 non qualifica l’odontotecnico come fabbricante ma solo come responsabile della produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico e ciò comporta conseguenze oltremodo negative per la categoria.
A tal proposito si rammenta che:
- talune strutture odontoiatriche al tempo dell’attuazione della Direttiva 93/42 nel 1998/99 fecero ricorso al TAR Lazio contro il ministero della Salute per rivendicare all’odontoiatra la qualifica di fabbricante
- in sede di discussione del recente Regolamento Ue sui dispositivi medici le stesse associazioni odontoiatriche rivendicavano per gli odontoiatri la qualifica di fabbricante
- la sottrazione della qualifica di fabbricante all’odontotecnico comporterebbe conseguenze esiziali per la categoria, riducendo l’odontotecnico a semplice prestatore d’opera oltre al venir meno del requisito fondamentale posto a base di ben precise normative nazionali e comunitarie.
Il DdL n.2432 ha consentito inoltre a CNA SNO di approfondire anche la riflessione sulla normazione del profilo odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie attraverso una legge del Parlamento.
La regolamentazione del profilo odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie non può derogare dalla legislazione concorrente Stato-Regioni come previsto espressamente dal vigente Titolo V della Costituzione e dalle sue leggi attuazioni: legge 43/2006 sulle professioni sanitarie e da quanto sia pur residualmente emendato in materia dalla legge 3/2018 (Legge Lorenzin) relativamente all’avvio del percorso normativo.
In altre parole, una legge del Parlamento non può disciplinare nulla in “deroga alla Costituzione”.