Site icon CNA

Patente a Crediti: emanate le prime FAQ

Frequently Asked Questions Solution concept

A seguito dell’introduzione della “Patente a crediti” per le imprese edili e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, sono state pubblicate le prime FAQ per chiarire alcuni dei dubbi più comuni sulla sua applicazione.

Queste prime risposte chiariscono soltanto alcuni aspetti della patente a crediti, ma restano ancora dei dubbi su determinati dettagli operativi. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori chiarimenti dal Ministero del Lavoro, che ci auguriamo possano arrivare presto per rispondere alle domande ancora aperte.

Scadenza per l’invio dell’autocertificazione tramite PEC

Le imprese e i lavoratori autonomi già operativi al 1° ottobre 2024 devono inviare una dichiarazione sostitutiva tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it , che sarà valida fino al 31 ottobre 2024. Questo passaggio non è necessario per chi non era operativo in un cantiere alla data del 1° ottobre o per chi ha già presentato la richiesta della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, disponibile dal 1° ottobre. Dal 1° novembre, operare nei cantieri sarà consentito solo a chi avrà richiesto la patente tramite il portale (FAQ 1)​.

Esclusione per le aziende con attestazione SOA

Le imprese edili in possesso di un’attestazione di qualificazione SOA (Società Organismo di Attestazione) con classifica pari o superiore alla III sono esentate dall’obbligo di richiedere la patente a crediti. Questo significa che se un’azienda ha ottenuto una SOA di classe III o superiore, non è tenuta a possedere la patente a crediti per operare nei cantieri. La categoria specifica della SOA, ovvero il tipo di lavori per i quali l’azienda è qualificata, non è rilevante ai fini dell’esenzione: conta solo che la classifica SOA sia almeno pari alla III, come previsto dal D.Lgs. n. 36/2023​ (FAQ 2).

Nomina del RSPP e redazione del DVR per più unità operative

Per le aziende con più unità operative, la patente sarà rilasciata solo se tutti i datori di lavoro delle diverse unità produttive avranno redatto i rispettivi DVR e nominato i relativi RSPP, conformemente a quanto previsto dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (FAQ 3).

Chiarimenti sull’autocertificazione in attesa del nuovo accordo Stato-Regioni

La dichiarazione autocertificativa deve essere conforme alla normativa vigente al momento della sua presentazione. Fino all’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni, non saranno richiesti adempimenti formativi non ancora obbligatori (FAQ 4).

Per il file di riferimento: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/10/FAQ_PATENTE-A-CREDITI_4-ottobre-2024.pdf 

Exit mobile version