In attesa che il nuovo obbligo si delinei in modo più chiaro, si forniscono le seguenti indicazioni frutto di una prima analisi dei documenti di prassi pubblicati dall’INL.

La domanda per il rilascio della patente può essere presentata telematicamente tramite il Portale dei servizi dell’INL a partire dal 1° ottobre 2024, al seguente indirizzo:  https://servizi.ispettorato.gov.it/.

Dal 24 settembre scorso, in fase di prima applicazione, l’INL ha concesso alle imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi di presentare una autocertificazione / dichiarazione sostitutiva tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, secondo il modello allegato alla circolare n. 4/2024.

L’invio della PEC “copre” il soggetto obbligato fino al 31 ottobre, permettendogli di non interrompere l’attività lavorativa nei cantieri; tuttavia, l’impresa/il lavoratore autonomo entro tale data dovrà completare l’iter presentando la domanda di rilascio tramite il Portale dei servizi dell’INL.

Per il periodo che va dal 1° al 31 ottobre 2024, rimane la possibilità di inviare via PEC l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti per il rilascio della patente a crediti, mentre dal 1° novembre 2024 sarà ammessa la sola procedura on line, alla quale si accederà tramite SPID e CIE.

L’accesso al portale può essere effettuato anche per il tramite di un soggetto delegato munito di apposita delega in forma scritta.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che ove, dal 1° ottobre, i soggetti obbligati non stiano operando all’interno di un cantiere, non siano tenuti già da ora all’invio della PEC o alla richiesta on line della patente tramite piattaforma dal 1° ottobre; se in una data successiva al 1° ottobre inizieranno l’attività in un cantiere saranno tenuti, prima di accedere al cantiere stesso, all’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC (fino al 31 ottobre) o alla richiesta della patente a crediti tramite il servizio on-line.

Il portale dei servizi dell’INL per fare domanda di rilascio della patente a crediti disponibile dal 1° ottobre prevede l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dei requisiti di base stabiliti dall’art. 1 del D.M. 132/2024 che permettono il rilascio della patente digitale con i primi 30 crediti. Dal 1° gennaio 2025, sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi previsti dall’art. 5 del medesimo DM al fine di maturare crediti ulteriori rispetto ai 30 iniziali; i nuovi crediti saranno retroattivi.

Soggetti obbligati

Come chiarito dalla circolare INL, rientrano nella patente a crediti “le imprese e i lavoratori autonomi (intesi come tali anche le imprese individuali senza lavoratori) che operano nei cantieri temporanei o mobili dell’art. 89 co. 1 lett. a)”, ossia, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Con la locuzione “operare fisicamente” in cantiere, si ritiene fare riferimento allo svolgimento di una qualsiasi attività nei cantieri aperti/attivi, indipendentemente dalla tipologia di lavoro eseguito.

È esente dalla patente soltanto chi effettua mere forniture (es. consegna di materiali senza posa in opera), chi svolge prestazioni intellettuali (ingegneri, architetti, geometri, ecc.) e il soggetto titolare di attestazione SOA di III categoria o superiore, a prescindere – in assenza di diverse indicazioni – dalla categoria di appartenenza.

Nei casi dubbi, si ritiene opportuno inviare la PEC dopo aver attentamente verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti, a seconda della categoria di soggetto obbligato (impresa/lavoratore autonomo), per non incorrere in una dichiarazione mendace/non veritiera punibile penalmente e per non rischiare la revoca della patente per 12 mesi. La circolare, infatti, chiarisce che non tutti i requisiti citati nella norma sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”.