Con l’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali, raggiunta nella conferenza unificata dello scorso 4 maggio sulla modulistica unica e standardizzata per le attività edilizie (vedi news precedenti), va in archivio il certificato di agibilità e al suo posto arriva la segnalazione certificata per l’agibilità.
Finora il Comune doveva rilasciare un attestato sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, previste dalle normative in vigore per i diversi settori, e sulla conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato agli uffici tecnici. D’ora in poi tutto questo sarà oggetto di un’autodichiarazione di un professionista, che in tutti gli 8mila Comuni d’Italia dovrebbe essere compilata utilizzando lo stesso modulo e fornendo le stesse informazioni.
È uno dei risultati dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo “Scia 2”, emanato in base alla legge 124/2014 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, finalizzata all’accelerazione e semplificazione delle procedure burocratiche e di quelle per l’erogazione dei servizi pubblici.
Per l’agibilità è stato abrogato l’articolo 25 del Testo unico e riscritto il 24, in cui sono state tra l’altro trasferite alcune disposizioni contenute nell’articolo cancellato.
La segnalazione certificata di agibilità continua ad essere necessaria per le nuove costruzioni, per gli interventi di ricostruzione e sopraelevazione, totale o parziale, e per la realizzazione di interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e su tutti gli altri aspetti relativi all’agibilità.
La segnalazione può riguardare anche l’agibilità parziale di edifici singoli, o parti di una costruzione funzionalmente autonome o singole unità immobiliari, purché ricorrano le condizioni per i singoli casi specificate nel comma 4 dell’articolo 24 del Dpr 380/2001.
Il termine per la presentazione è lo stesso entro il quale in precedenza occorreva presentare la richiesta del certificato: 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. Sgarrare può costare una multa da 77 a 464 euro.
La segnalazione deve essere presentata dal soggetto al quale è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la Scia, che può essere sia una società sia una persona fisica.
In ogni caso serve sempre l’aiuto di un professionista. Bisogna rivolgersi all’ingegnere, al geometra o all’architetto che ha diretto i lavori, o che viene appositamente incaricato, per l’asseverazione della sussistenza delle condizioni di agibilità dell’immobile.
Alla segnalazione devono essere, inoltre, allegati il certificato di collaudo statico (che, per i piccoli interventi, può essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori) e una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa sull’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. Serve anche una dichiarazione dell’impresa che ha installato gli impianti, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previsti dalle normative di settore .
Non è però più necessario allegare la richiesta di accatastamento dell’edificio, ma è sufficiente indicare gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.
Sempre in attuazione del decreto legislativo 222/2016, con l’intesa del 4 maggio sono stati approvati anche i moduli unificati e standardizzati per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (anche in alternativa al permesso di costruzione) della comunicazione di inizio dei lavori asseverata e della comunicazione di inizio lavori per le opere necessarie a soddisfare esigenze temporanee.
Ora tocca alle Regioni che hanno tempo fino al prossimo 20 giugno per decidere se mantenere la modulistica così come è, oppure se fare qualche aggiustamento. In ogni caso, entro il 30 giugno i Comuni devono adeguare la modulistica attuale ai nuovi schemi.