Permesso di costruire e silenzio assenso

Gli atti di assenso e i nulla osta delle Amministrazioni dovranno essere resi entro trenta giorni. Decorsi questi termini, si formerà il silenzio-assenso.
 
Si potranno ottenere con silenzio assenso, dopo un’inerzia di novanta giorni, anche le autorizzazioni in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
 
In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di autorizzazione, sarà il Presidente del Consiglio dei ministri a decidere le modifiche da apportare ai progetti presentati.
 
Tutto questo implica un notevole snellimento per l’attività edilizia. Le richieste di permesso di costruire spesso trovano degli ostacoli proprio nei pareri delle varie Amministrazioni coinvolte nelle autorizzazioni. Dopo la presentazione dell’istanza al Comune, infatti, il privato deve attendere che Asl, Vigili del Fuoco e Soprintendenze si pronuncino sulla sua pratica. Col silenzio assenso si eviterà che i procedimenti si impantanino per troppo tempo.

La riforma della Pubblica Amministrazione chiude il cerchio delle semplificazioni iniziate qualche anno fa estendendo il silenzio assenso alle Amministrazioni preposte alla tutela di beni o aree vincolate. Ricordiamo infatti che il DL 70/2011 e successivamente il DL69/2013 hanno reso possibile ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso. Fino ad ora, però, erano esclusi i casi in cui fossero presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali era previsto un parere espresso.
 

Scia, opere al sicuro dopo 18 mesi

Ad entrare in vigore oggi sono anche i limiti ai poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, cioè alla possibilità che la PA possa annullare d’ufficio un provvedimento emesso in precedenza.
 
La riforma della PA stabilisce che l’annullamento d’ufficio di una autorizzazione può avvenire al massimo entro diciotto mesi. Viene quindi modificato l’articolo 21 nonies della Legge 241/1990, che prevedeva in modo più generico un “termine ragionevole”, senza dare indicazioni in termini di tempo.
 
La misura ha un impatto positivo sugli interventi realizzati con la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che fino ad ora sono stati maggiormente esposti ad eventuali controversie.
 
Ricordiamo infatti che la Scia, introdotta dal DL 78/2010 in sostituzione della Dia come semplificazione per il settore edile, prevede la possibilità di avviare il cantiere nello stesso giorno della presentazione dell’istanza. Con la Dia, invece, prima di iniziare i lavori si dovevano attendere trenta giorni per consentire alle Amministrazioni di effettuare tutti i controlli. D’altra parte, però, anche con la Scia la PA ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi (con il DL 70/2011 il termine è stato portato da sessanta a trenta giorni nel settore edile).
 
Decorso questo termine, il cantiere non può essere considerato ancora al sicuro. Nel caso in cui terzi interessati facciano valere delle motivazioni di pubblico interesse, l’Amministrazione può decidere di annullare l’atto d’ufficio. Per agire in questo senso ci saranno diciotto mesi di tempo. Si potrà quindi operare in un clima di maggiore certezza. Sono ammessi termini più lunghi solo nel caso in cui l’attività sia stata iniziata in presenza di dichiarazioni mendaci.

(fonte: articolo di  Paola Mammarella )