Il contribuente, destinatario di un processo verbale di constatazione contenente rilievi fiscali, può comunicare più agevolmente con l’Agenzia delle Entrate per integrare le proprie controdeduzioni a confutazione della pretesa tributaria.
Le modalità operative sono indicate nel provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 15 luglio in attuazione della disposizione contenuta nel comma 636 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2016).
In pratica l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza attraverso gli strumenti informatici, quali PEC e cassetto fiscale, ed in loro assenza tramite posta ordinaria le informazioni riguardanti i processi verbali di constatazione.
Risulta così più agevole per il contribuente richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze nell’ottica di una migliore collaborazione, nonché per beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione, come disposto dall’articolo 13, comma 1, lettera b-quater, del D.Lgs. n. 472/1997.
E’ bene ricordare, infatti, che l’istituto del ravvedimento operoso è stato rinnovato dalla stessa legge di stabilità 2016 per cui è possibile effettuare le opportune correzioni ed i relativi versamenti delle somme dovute a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni, di accertamento nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 ed all’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.