L’Agenzia delle Entrate, nel corso di “Telefisco” ha affermato che coloro che nel 2015, pur avendo i requisiti per l’adozione del regime forfetario, hanno optato per il regime normale per Iva e Redditi attraverso il comportamento concludente, possono, già dal 2016, revocare l’opzione in presenza delle condizioni richieste ed adottare le nuove e più vantaggiose disposizioni del nuovo regime forfetario.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale possibilità è offerta dalla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 442/1997, secondo la quale “E’ comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”
Le recenti modifiche alla disciplina del regime forfetario, operate dalla legge di stabilità 2016 come auspicato dalla CNA (vedi il paragrafo 4 dello studio Nuovi forfetari alla ricerca delle opportunità perdute), in molti casi hanno reso conveniente l’adozione del regime quando prima non lo era. L’interpretazione data dall’Agenzia delle entrate, consente a tutte queste imprese di rendere immediatamente fruibili tali maggiori vantaggi senza dover attendere la scadenza del triennio previsto dalle disposizioni generali.
Riteniamo che l’opportunità sia offerta, pertanto, a coloro che nel 2015 hanno adottato il regime normale: ritenendo erroneamente di non avere le condizioni per adottare il regime forfetario; presumendo, in sede di inizio attività nel 2015, di non avere le condizioni per accedere fin dall’inizio al regime forfetario, condizioni che invece, a consuntivo, si sono avverate.