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Produzione e vendita di vino ad altro Paese UE: chiarimenti

I piccoli produttori di vino sono esentati dall’obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione e al controllo, propri del regime generale delle accise, fino a quando in Italia il vino viene assoggettato ad un’aliquota d’accisa pari a “0”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Dogane con la pubblicazione di nuove FAQ in tema di accise. Invece, nei trasferimenti ad operatori con sede in altro Paese UE, i piccoli produttori di vino hanno l’obbligo di spedire il prodotto in regime sospensivo a soggetti preventivamente autorizzati dall’Amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza ad operare come depositario autorizzato ed identificati con codice accisa.

Con riferimento al trasporto di prodotti alcolici al seguito del viaggiatore proveniente da altro Paese dell’U.E. è stato chiarito che per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per uso proprio e da loro trasportati, l’accisa è dovuta nello Stato membro in cui detti beni sono stati acquistati.

 

Nel caso invece di avviamento di un’attività di vendita al pubblico di generi vari, tra i quali prodotti alcolici, la disciplina delle accise prescrive che sono soggetti all’obbligo di denuncia di esercizio e conseguente acquisizione della licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici già assoggettati ad accisa ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini.

 

L’Agenzia delle Dogane ha chiarito gli adempimenti richiesti dalla disciplina delle accise nel caso di attività di produzione di vino per la vendita ad aziende commerciali di altro Paese dell’U.E. da parte di “piccolo produttore di vino”e nel caso di soggetto diverso dal piccolo produttore di vino.

 

Nella prima ipotesi, è stato chiarito come fino a quando in Italia il vino viene assoggettato ad un’aliquota d’accisa pari a “0”, i cosiddetti “piccoli produttori di vino”, ossia le aziende agricole con produzione annuale inferiore a 1.000 ettolitri, determinata con riferimento alla produzione media dell’ultimo quinquennio, sono esentati dall’obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo, propri del regime generale delle accise.Nei trasferimenti ad operatori con sede in altro Paese UE, i piccoli produttori di vino hanno l’obbligo di spedire il prodotto in regime sospensivo a soggetti preventivamente autorizzati dall’Amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza ad operare come “depositario autorizzato”, oppure di “destinatario registrato” anche occasionale, ed identificati con codice accisa.

 

Per la spedizione in regime sospensivo è obbligatoria la prestazione di idonea garanzia a copertura sia dei rischi connessi alla circolazione che del pagamento dell’accisa nel Paese di destinazione.

 

Nel secondo caso, invece, la spedizione di vino diretto ad un altro Paese UE deve avvenire in regime sospensivo, tra soggetti operatori economici (speditore/destinatario) preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni fiscali del Paese di appartenenza.Gli esercenti l’attività di produzione e deposito di vino che intendono movimentare tale prodotto in ambito intracomunitario, quindi, devono operare in regime di deposito fiscale acquisendo la necessaria licenza di esercizio, sono identificati con il codice di accisa e devono versare il relativo diritto annuale. Per spedire i prodotti, l’esercente il deposito fiscale (depositario autorizzato), dovrà presentare, attraverso il sistema informatizzato, il documento di accompagnamento denominato e-AD (Documento Amministrativo elettronico).Il destinatario del vino dovrà avere la qualifica di “depositario autorizzato” o di “destinatario registrato”, anche “occasionale” e, all’atto della presa in consegna della merce,  provvederà a chiudere il flusso informatico del documento e-AD predisposto dallo speditore ed effettuerà il pagamento dell’accisa nella misura e con le modalità vigenti nel proprio Paese.Per la spedizione in regime sospensivo è obbligatoria la prestazione di idonea garanzia a copertura sia dei rischi connessi alla circolazione che del pagamento dell’accisa nel Paese di destinazione.

 

il link dell’agenzia delle Dogane in materia di accise

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/faq-accise#alcolici

 

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