Vengono ulteriormente prorogate diverse norme relative ai requisiti tecnici ed economici per la partecipazione a gare d’appalto ed ai lavori pubblici: • rimane, ma solo fino al 31 luglio 2016, la previsione dell’anticipo del 20% all’appaltatore ; • viene prorogata, sempre fino al 31 luglio 2016, la possibilità di dimostrare il requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, ed i requisiti dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo, attraverso l’attività documentabile nel decennio (e non nel quinquennio) antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Analogamente, per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria possono considerarsi i lavori realizzati nel decennio antecedente. Per gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo si prevede invece la possibilità di prendere a riferimento o i migliori tre anni del quinquennio precedente oppure i migliori cinque anni del decennio. Non è stata invece prorogata la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9 [Per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86], e 124, comma 8 [esclusione automatica per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro]; • viene anche prorogata fino al 31 luglio 2016 la possibilità di sostituire col possesso di attestazioni SOA i normali Requisiti di ordine speciale necessari il riconoscimento del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa ; • prorogata fino al 31 luglio 2016 la possibilità per i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata di documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute; • viene prorogata al 1°gennaio 2017 l’entrata in vigore della norma sulla pubblicazione telematica di avvisi e bandi di gara (resta quindi in vigore per un altro anno l’obbligo di pubblicazione dei bandi sui giornali); • vengono poi inserite proroghe attinenti i lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza delle scuole prevedendo innanzitutto che il mancato affidamento dei lavori inerenti le istituzioni scolastiche statali entro il 31 dicembre 2016 comporta la revoca dei finanziamenti ripartiti attraverso le Regioni, fermi comunque i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente; • poi si prevede la prosecuzione ed il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati dal CIPE nell’ambito del primo e del secondo programma stralcio consentendo agli enti beneficiari, di rendicontare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i lavori eseguiti entro il 30 aprile 2016, pena la revoca dei finanziamenti; • per gli interventi di edilizia scolastica finanziati attraverso i Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali il termine previsto per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016; • viene di fatto prorogato il contratto di programma, parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai medesimi patti e condizioni già previste, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 e con l’aggiornamento delle relative Tabelle.