La recente questione “del pane nero” ovvero dell’uso del carbone vegetale, ha portato alla luce l’importanza sugli additivi alimentari, sul loro corretto uso e soprattutto sull’importanza per gli Operatori del Settore Alimentare di sapere quali sono gli additivi autorizzati.

Per questo con molto piacere CNA Alimentare, allega la circolare del Ministero della Salute, nella quale vengono riportati i regolamenti comunitari  riguardanti l’impiego e le caratteristiche di purezza degli additivi alimentari, pubblicati nel periodo 1° agosto-31 dicembre 2015

Allo stesso tempo abbiamo ritenuto utile fare un riepioglo della normativa in modo da dare alle imprese agroalimentari quanti più elementi di analisi e valutazione.

2016

 

  • Nota n. 275 dell’8 gennaio 2016 – Regolamenti comunitari riguardanti l’impiego e le caratteristiche di purezza degli additivi alimentari, pubblicati nel periodo 1° agosto – 31 dicembre 2015 relativa  a:
    1. Regolamento (UE) 2015/1362 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’uso del diossido di silicio (E 551) negli estratti di rosmarino (E 392)
    2. Regolamento (UE) 2015/1378 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’impiego di riboflavine (E 101) e caroteni (E 160a) in fiocchi e granuli di patate secchi
    3. Regolamento (UE) 2015/1725 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell’etil lauroil arginato (E 243)
    4. Regolamento (UE) 2015/1739 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei
    5. Regolamento (UE) 2015/1832 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dell’eritritolo (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

2015
 

  • Nota n. 33341 del 24 agosto 2015 – Regolamenti comunitari riguardanti gli additivi alimentari autorizzati sia negli alimenti di origine animale che vegetale, pubblicati nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2015, relativa a:
    1. Regolamento (UE) 2015/463 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell’alcol polivinilico (E 1203)
    2. Regolamento (UE) 2015/537 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio (E 120) in alimenti dietetici destinati a fini medici speciali
    3. Regolamento (UE) 2015/538 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di acido benzoico – benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia
    4. Regolamento (UE) 2015/639 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di biossido di silicio (E 551) nel copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209)
    5. Regolamento (UE) 2015/647, che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati additivi alimentari
    6. Regolamento (UE) 2015/649, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse
  • Nota n. 412 del 12 gennaio 2015 – Regolamenti comunitari riguardanti gli additivi alimentari autorizzati sia negli alimenti di origine animale che vegetale, pubblicati nel periodo 15 giugno-dicembre 2014 relativa a:
    1. Regolamento (UE) n. 685/2014 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole nei complementi alimentari solidi
    2. Regolamento (UE) n. 923/2014 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E101) e cocciniglia, acido carminio, vari tipi di carminio (E120) in determinate categorie di alimenti e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 in merito alle specifiche per le riboflavine (E101)
    3. Regolamento (UE) n. 957/2014 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la cancellazione degli esteri dell’acido montanico (E 912)
    4. Regolamento (UE) n. 966/2014 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio
    5. Regolamento (UE) n. 969/2014 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in taluni ortofrutticoli non trasformati
    6. Regolamento (UE) n. 1084/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego dei difosfati (E 450) come agenti lievitanti e regolatori di acidità negli impasti lievitati pronti
    7. Regolamento (UE) n. 1092/2014 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi.
    8. Regolamento (UE) n. 1093/2014 che modifica e corregge l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati coloranti in formaggi stagionati aromatizzati.

COSA SI INTENDE PER ADDITIVO ALIMENTARE

Per “additivo alimentare” si intende qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente.

Negli ultimi decenni, a seguito dell’evoluzione tecnologica, l’uso degli additivi alimentari si è esteso notevolmente, anche se l’impiego di additivi trova le sue origini in tempi remoti. In epoca pre-industriale si utilizzavano metodi di conservazione degli alimenti quali:

  • salatura delle carni e del pesce
  • aggiunta di succo di limone a frutta e verdura per evitarne l’imbrunimento
  • impiego di aceto nella preparazione di conserve vegetali
  • aggiunta di salnitro nelle carni insaccate
  • solfitazione dei mosti e dei vini.

Tali forme di additivazione derivavano dall’esperienza e venivano tramandate, anche se non erano prive di rischi. Infatti sono noti episodi di intossicazione causati da ingestione di alimenti preparati artigianalmente e non sottoposti ai necessari trattamenti per assicurarne la salubrità.

L’aggiunta di additivi rappresenta, pertanto, un’esigenza tecnologica conseguente all’evoluzione industriale e al mutare delle abitudini alimentari, che hanno enormemente influenzato il ciclo produttivo e distributivo degli alimenti.

Oggi la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti alimentari possono essere realizzati in aree geografiche molto distanti e ciò è possibile grazie all’uso degli additivi.

Poiché l’uso gli additivi alimentari può suscitare nel consumatore atteggiamenti di diffidenza, è opportuno fornire alcune indicazioni di carattere generale:

  • molti additivi sono costituenti naturali di alimenti, come l’acido citrico, la lecitina, le pectine, i tocoferoli
  • gli additivi alimentari sono sostanze ampiamente studiate e documentate sotto il profilo tossicologico e il loro uso è costantemente sotto il controllo di Organizzazioni internazionali e nazionali. Per alcuni di essi è fissata una dose accettabile giornaliera, che rappresenta la quantità di additivo che può essere ingerita giornalmente, attraverso la dieta nell’arco di vita, senza che compaiano effetti indesiderati
  • nella preparazione e conservazione degli alimenti è autorizzato l’impiego solo degli additivi identificati con un codice europeo, costituito dalla lettera E e un numero progressivo ed elencati in una lista positiva.

Il principio autorizzativo della lista positiva è la prima garanzia a tutela del consumatore.

Un additivo alimentare può essere autorizzato soltanto se il suo uso soddisfa i seguenti requisiti:

  • sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d’impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori
  • il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica cha non può essere soddisfatta con altri mezzi
  • il suo impiego non induce in errore e comporta vantaggi per il consumatore.

In conclusione un additivo autorizzato è una sostanza di cui è stata valutata la sicurezza d’uso, di cui sono stati fissati i requisiti di purezza chimica e il cui uso è consentito solo nel caso di documentata esigenza tecnologica: anche se ritenuto non nocivo, l’additivo non è consentito se non è necessario.

A livello nazionale, fin dal 1962, in virtù della legge 30 aprile 1962, n. 283, l’utilizzo degli additivi alimentari da parte dell’industria doveva essere preventivamente autorizzato con decreto del Ministero della sanità, (ora Ministero della salute) e, a partire dal 1996, tale impiego è stato armonizzato a livello comunitario, ovvero disciplinato da direttive del Parlamento e del Consiglio europeo, recepite a suo tempo nell’ordinamento nazionale, mediante decreti di attuazione del Ministro della sanità.

A livello comunitario, a partire dal 16 dicembre 2008, sono state adottate nuove disposizioni, che sostituiscono le precedenti direttive, riguardanti le condizioni d’impiego degli additivi e la loro procedura autorizzativa :

Con il Regolamento (CE) n. 1333/2008, che ha modificato solo in parte la normativa previgente, l’elenco degli additivi alimentari già autorizzati, insieme alle relative condizioni d’uso, sono stati trasferiti negli allegati II e III dello stesso regolamento.

Il Regolamento (CE) n. 1331/2008 ha fissato, invece, una procedura di autorizzazione unica e centralizzata, che si basa sulla valutazione scientifica del rischio da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare da applicarsi non solo agli additivi, ma anche agli enzimi e agli aromi alimentari prima di essere commercializzati ed impiegati negli alimenti.

Successivamente a tale data con il Regolamento (UE) n. 234/2011 sono stati precisati i dati necessari per la presentazione delle richieste di nuove autorizzazioni o modifiche delle autorizzazioni già concesse per gli additivi alimentari. Tale provvedimento ha fornito indicazioni in merito al contenuto, alla redazione e alla presentazione delle domande di aggiornamento degli elenchi dell’Unione contenuti in ogni legislazione alimentare settoriale, alle modalità di controllo della validità delle domande e al tipo di informazioni che devono figurare nel parere dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Liste degli additivi alimentari autorizzati

Gli elenchi o liste positive degli additivi alimentari sono stati istituiti con i seguenti provvedimenti comunitari:

Sempre nel 2011 il Regolamento (UE) n. 1131/2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda i glicosidi steviolici, rappresenta il primo aggiornamento della lista dell’Unione europea. Gli elenchi sono in continuo aggiornamento grazie alle nuove conoscenze scientifiche e all’evoluzione tecnologica, pertanto si consiglia di consultare l’Elenco della normativa in vigore.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI

Gli additivi alimentari sono classificati, ai sensi del Regolamento n. 1333/2008, in base alla funzione tecnologica principale svolta nell’alimento nelle seguenti categorie funzionali:

  1. Gli edulcoranti sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce agli alimenti o come edulcoranti da tavola.
  2. I coloranti sono sostanze che conferiscono un colore a un alimento o ne restituiscono la colorazione originaria, e includono componenti naturali degli alimenti e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti. Sono coloranti ai sensi del presente regolamento le preparazioni ottenute da alimenti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico e/o chimico che comporti l’estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.
  3. I conservanti sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi e/o dalla proliferazione di microorganismi patogeni.
  4. Gli antiossidanti sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato dall’ossidazione, come l’irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore.
  5. I supporti sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o modificare fisicamente un additivo alimentare, un aroma, un enzima alimentare, un nutriente e/o altre sostanze aggiunte agli alimenti, a scopo nutrizionale o fisiologico senza alterarne la funzione (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico), allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego.
  6. Gli acidificanti sono sostanze che aumentano l’acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro.
  7. I regolatori dell’acidità sono sostanze che modificano o controllano l’acidità o l’alcalinità di un prodotto alimentare.
  8. Gli antiagglomeranti sono sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire l’una all’altra.
  9. Gli agenti antischiumogeni sono sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma.
  10. Gli agenti di carica sono sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare, senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile.
  11. Gli emulsionanti sono sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare.
  12. I sali di fusione sono sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio, realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti.
  13. Gli agenti di resistenza sono sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel.
  14. Gli esaltatori di sapidità sono sostanze che esaltano il sapore e/o la fragranza esistente di un prodotto alimentare.
  15. Gli agenti schiumogeni sono sostanze che rendono possibile l’ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido.
  16. Gli agenti gelificanti sono sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare, tramite la formazione di un gel.
  17. Gli agenti di rivestimento (inclusi gli agenti lubrificanti) sono sostanze che, quando vengono applicate alla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo.
  18. Gli agenti umidificanti sono sostanze che impediscono l’essiccazione degli alimenti contrastando l’effetto di una umidità atmosferica scarsa, o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso.
  19. Gli amidi modificati sono sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e essere acidi o alcalini, diluiti o bianchiti.
  20. I gas d’imballaggio sono gas differenti dall’aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare.
  21. I propellenti sono gas differenti dall’aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore.
  22. Gli agenti lievitanti sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas e in questo modo aumentano il volume di un impasto o di una pastella.
  23. Gli agenti sequestranti sono sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici.
  24. Gli stabilizzanti sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami incrociati tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell’alimento ricostituito.
  25. Gli addensanti sono sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare.
  26. Gli agenti di trattamento delle farine, esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.
  27. Gli intensificatori del contrasto sono sostanze che, se applicate sulla superficie esterna degli ortofrutticoli in seguito alla depigmentazione di parti predefinite (per esempio mediante trattamento laser), aiutano a distinguere tali parti dal resto della superficie conferendo una colorazione in seguito all’interazione con alcune componenti dell’epidermide