E’ stata raggiunta, al tavolo aperto presso il Ministero delle Infrastrutture, l’intesa sulla parte del testo del Regolamento edilizio unico che contiene le definizioni uniche standardizzate. I tecnici hanno, dunque, individuato le 42 definizioni standardizzate, identiche e immodificabili in ogni comune d’Italia. Queste nuove definizioni standardizzate sono state condivise dal tavolo tecnico tra i ministeri della Funzione pubblica e delle Infrastrutture, le Regioni e gli enti locali. 

42 LE DEFINIZIONI UNICHE STANDARDIZZATE

Dal tavolo tecnico dei ministeri delle Infrastrutture e della Funzione pubblica con Regioni e comuni sono emerse le 42 nuove definizioni standardizzate riguardanti gli snellimenti degli adempimenti in ambito edilizio: in questo modo si procede verso la semplificazione del Regolamento unico edilizio.

Le definizioni che confluiranno nel nuovo Regolamento fanno si che si metta ordine negli uffici tecnici degli enti pubblici italiani (comuni e Regioni). Dopo le definizioni appena delineate sono in fase di perfezionamento gli articoli finali del Regolamento unico che poi andrà per la definitiva approvazione nella conferenza Stato-Regioni. Le Regioni avranno poi 6 mesi di tempo per provvedere al recepimento.

In particolare 6 saranno le definizioni di superficie:

  1. totale: la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio;
  2. lorda: somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie;
  3. utile: superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, tramezzi, pilastri e vani di porte e finestre
  4. accessoria: superficie di pavimento dove gli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione della costruzione medesima, misurata al netto di murature, sguinci, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre. Ricomprende gallerie pedonali, ballatoi, logge, terrazze, balconi, tettoie, sottotetti, cantine, vani scala interni ad abitazioni, parti comuni e garages.
  5. complessiva: somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
  6. calpestabile: quella risultante dalla somma delle superfici utili e superfici accessorie del pavimento.

 

Per quanto concerne il carico urbanistico si considera il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazioni del carico urbanistico l’aumento e la riduzione di questo fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi (ovvero mutamenti di destinazioni d’uso).

Il volume tecnico è costituito dai vani e spazi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento, di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico).

La veranda è definita locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza, portico chiuso sui lati da superfici vetrate oppure con elemento trasparente e impermeabile (totalmente o parzialmente apribili).