Cercando di chiarire i contenuti di una norma mal scritta che avrebbe potuto determinare conseguenze ben più peggiori per la correzione nei 90 giorni di errori commessi nelle dichiarazioni, si rischia di far pagare sanzioni piene a tante imprese che hanno o intendono regolarizzare la propria posizione.

Emanare una interpretazione, se pur positiva tra le tante possibili rispetto al contenuto della norma, a termini ormai scaduti, per quanto concerne il modello 770 e, a soli 7 giorni lavorativi dalla scadenza, per quanto concerne gli obblighi dichiarativi relativi agli altri tributi, (considerando Natale e Santo Stefano), potrebbe determinare l’annullamento di tanti ravvedimenti operosi per insufficiente versamento di sanzioni, per soli 3 euro in più di sanzione dovuta.

Venerdì 18 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un comunicato stampa (vedi allegato), per ricordare le modalità di regolarizzazione delle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione ovvero alle infedeltà della dichiarazione corrette sempre entro 90 giorni dalla scadenza del termine, attraverso il ravvedimento operoso alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità dello scorso anno.

L’Agenzia delle Entrate, tra le tante possibili, usa una interpretazione con un impatto intermedio delle nuove disposizioni concernenti l’istituto del ravvedimento operoso.  In sostanza, nel comunicato stampa è chiarito che nelle ipotesi di regolarizzazione degli obblighi dichiarativi nei 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, oltre al versamento della sanzione ridotta del 30% per omesso versamento:

  1. in caso di PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DICHIARAZIONE nei 90 giorni, occorre versare la sanzione di 258 euro ridotta ad 1/10 di cui all’art. 13, c. lett. a) del D.Lgs n. 472/1997 (con il sistema del troncamento, pari a 25 euro);
  2. in caso di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA nei 90 giorni, occorre versare la sanzione di 258 euro, ridotta ad 1/9 di cui all’art. 13, c. lett. a-bis) del D.Lgs n. 472/1997 (con il sistema del troncamento, pari a 28 euro);

La soluzione interpretativa usata dall’Agenzia delle entrate, rispetto alla conferma della procedura di ravvedimento operoso adottata in passato, determina un maggiore versamento della sanzione in misura fissa  di soli 3 euro.  Tuttavia il fatto di averlo detto a termini ormai scaduti per quanto riguarda il modello 770 e a termini in procinto di scadere per le dichiarazioni relative agli altri tributi, crea rilevanti problemi alle imprese. Per soli 3 euro verrebbe disconosciuto tutto il ravvedimento operoso con la conseguente applicazione delle sanzioni in misura piena.

Occorre arrivare al più presto ad una soluzione interpretativa per eliminare questo effetto indesiderato di una interpretazione che, ad ogni modo, cerca di salvare “capra e cavoli”