Prorogata al 31 maggio la scadenza per presentare le domande per il reddito di emergenza . Lo comunica l’Inps in una nota. Il termine ultimo fissato dal decreto sostegni per ottenere questa prestazione a vantaggio delle famiglie in difficoltà, era stato prorogato per ulteriori 3 mesi fino al 30 aprile. Vediamo però a chi spetta e come ottenerlo.
Cos’è il Rem
Il Rem è una misura di sostegno al reddito in favore delle famiglie istituita dal Decreto-Legge Rilancio n. 34/2020 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il recente Decreto-Legge Sostegni n. 41/2021 ha, come detto, prorogato questa misura per ulteriori tre quote, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Per ottenere il beneficio è necessario inoltrare la relativa domanda all’INPS entro e non oltre il termine del 31 maggio 2021.
Destinatari
Il Rem previsto dal Decreto-Legge Sostegni è riconosciuto in favore
- dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12, comma 1;
- dei soggetti ex beneficiari di NASpI e Dis-Coll in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12, comma 2.
Requisiti dei nuclei familiari
Hanno diritto al Rem i nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del Rem spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
- valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2020, inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000 (il massimale è aumentato di € 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza);
- valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore ad € 15.000.
Nuclei familiari esclusi
Il Reddito d’emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport in base all’art. 10 Decreto Legge n. 41/2021.
Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica (tali soggetti, ove presenti nel nucleo familiare beneficiario, non vengono considerati ai fini del parametro di equivalenza per il calcolo del Rem spettante).
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
- titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- percettori di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe al reddito di cittadinanza previste dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore al valore mensile del REm spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Requisiti ex beneficiari di NASpI e Dis-Coll
Indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti per i nuclei familiari, il Rem è riconosciuto in favore dei soggetti:
- che hanno terminato di percepire NASpI e Dis-Coll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021;
- con Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000.
Ex beneficiari NASpI e Dis-Coll esclusi
Il Rem non è compatibile con la fruizione da parte dello stesso soggetto richiedente, delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all’art. 10 Decreto-Legge n. 41/2021 .
Il Rem non è compatibile, inoltre, con la titolarità, da parte del medesimo soggetto, alla data del 22/03/2021:
- di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- di un contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, Decreto-Legislativo n. 81/2015), ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a prescindere dal reddito che da questi scaturisca;
- di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe al reddito di cittadinanza previste dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Importi quote
In favore dei nuclei familiari sono riconosciute tre mensilità, ciascuna di importo compreso tra un minimo di 400,00 euro ed un massimo di 840,00 euro, in base alla composizione del nucleo familiare. In favore dei soggetti ex beneficiari di NASpI e Dis-Coll sono riconosciute tre mensilità, ciascuna dell’importo fisso di 400,00 euro (pari alla somma prevista per i nuclei familiari composti da un unico componente).
Patronato a disposizione per le domande
Il Patronato Epasa-Itaco è a disposizione per inoltrare gratuitamente la domanda per il reddito di emergenza. Essendo i requisiti per ottenere il Reddito d’emergenza di non immediata individuazione è consigliabile trovare la sede a sé più vicina collegandosi al sito ww.epasa-itaco.it. I professionisti a disposizione di chi vorrà fare richiesta seguiranno tutto l’iter necessario per stabilire se si ha diritto al Rem e inoltreranno la domanda seguendone l’esito.