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Responsabilità solidale: pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri.

Sarà la commissione Lavoro guidata dall’ex ministro Cesare Damiano a occuparsi per prima del provvedimento varato dal Governo.

Inizierà dalla Camera, forse già questo giovedì, l’esame del decreto legge sui voucher e appalti, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri. Riparte quindi dalla stessa commissione Lavoro di Montecitorio, che aveva già lavorato alla riforma dei buoni lavoro e ha in campo due testi di legge per la riforma della responsabilità solidale negli appalti, l’iter del testo voluto dal governo Gentiloni.

Sul punto specifico della responsabilità solidale negli appalti, il nuovo testo della norma cancella il «beneficio della preventiva escussione» del datore di lavoro. Questo significa che lavoratori potranno scegliere di rivolgersi anche a i imprese diverse dalla propria – se più liquide – per ottenere il versamento di salari e contributi non ricevuti dal proprio datore di lavoro. Il termine per scogliere il vincolo di solidarietà rimane fissato a due anni dalla fine dell’appalto. Questo significa che la chiamata a rispondere in solido può arrivare anche molto tempo dopo dal termine del cantiere, quando ormai le garanzie richieste dai titolari dell’appalto nei confronti dei subappaltatori sono generalmente estinte.

Cancellata anche la possibilità di affidare ai contratti collettivi il compito di trovare soluzioni alternative a quelle stabilite per legge. Opportunità peraltro mai finora esplorata.

E’ veramente una brutta notizia per le imprese di costruzioni e per CNA COSTRUZIONI che fin da subito si è opposta all’approvazione di questo Decreto Legge.

 

Gli effetti della scelta di abrogare il beneficio dell’escussione preventiva

Il problema sta nel fatto che il committente è chiamato a una responsabilità solidale diretta e illimitata, senza che la legge abbia disposto la possibilità di svolgere controlli incisivi per verificare la correttezza della filiera (controlli che allo stato sono riservati solo agli organi ispettivi). Pertanto, per il committente i controlli sono possibili sempre che siano stati regolati nel contratto di appalto. I contratti di appalto possono contenere clausole di tutela come, ad esempio, l’estromissione o la sospensione del corrispettivo in caso di accertata irregolarità.

Nonostante tutti i controlli, però, il committente risponde in solido sempre e comunque con l’appaltatore o il subappaltatore.

Il committente, infatti, rimane responsabile anche qualora, nel periodo di vigenza di un DURC positivo dell’appaltatore, sia successivamente accertata in sede ispettiva una qualunque irregolarità previdenziale o assicurativa.

L’impegno di CNA COSTRUZIONI è finalizzato a rimettere in equilibrio gli interessi legittimi dei lavoratori con gli altrettanto legittimi interessi delle imprese e continuerà in maniera incalzante – cercando le opportune e necessarie alleanze –  nel periodo dedicato alla conversione in legge del Decreto.

 

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