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restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)

 

La presente direttiva modifica e rifonde la direttiva 93/7/CEE, a sua volta modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE, allo scopo di rafforzare la normativa che consente agli Stati membri di ottenere la restituzione di qualsiasi bene culturale classificato come “bene del patrimonio nazionale”. Ciò in conseguenza dei limiti riscontrati dal vigente sistema di restituzione dovuti al ristretto ambito di applicazione delle norme, alla tempistica e ai costi previsti dal sistema vigente. Una delle modifiche introdotte dalla direttiva riguarda l’ambito di applicazione che viene ora esteso a qualsiasi bene culturale classificato o definito da uno Stato membro quale “patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ai sensi dell’articolo 36 TFUE” (articolo 2, punto 1). Altra modifica riguarda l’estensione da due a sei mesi del termine entro il quale lo Stato membro a cui è stato notificato il ritrovamento di un bene culturale da parte di un altro Stato membro deve verificare se il bene in questione costituisce un bene culturale (articolo 3, punto 3). Al fine poi di facilitare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e consentire loro di scambiarsi in modo efficace informazioni circa i beni culturali usciti illegittimamente, viene introdotto il ricorso al sistema di informazione del mercato interno (“IMI”) previsto dal regolamento (UE) 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali (articolo 5, comma 2). E’ inoltre portato da uno a tre anni il termine entro il quale uno Stato membro può chiedere davanti al giudice competente di un altro Stato membro la restituzione del bene uscito illegittimamente dal proprio territorio e ritrovato nel territorio di detto Stato. Come in precedenza, tale temine è calcolato a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell’identità del suo possessore o detentore (articolo 8, comma 1). Infine, in caso sia stata ordinata la restituzione del bene, la direttiva stabilisce per il possessore l’obbligo di dimostrare che al momento dell’acquisizione del bene ha esercitato la diligenza richiesta per assicurarsi della provenienza lecita dello stesso, ai fini dell’indennizzo da parte dello Stato membro richiedente. Al fine poi di determinare l’esercizio della diligenza richiesta, la direttiva introduce alcuni criteri da prendere in considerazione, legati alle circostanze dell’acquisizione, quali ad esempio la documentazione sulla provenienza del bene, le autorizzazioni per l’uscita dello stesso, il prezzo pagato, la consultazione da parte del possessore dei registri dei beni culturali rubati (articolo 10).

 

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 18 dicembre 2015.

 

La direttiva trae origine dalla proposta COM (2013) 311 def, sulla quale è stata predisposta una Scheda di lettura a cura dell’Ufficio dei Rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

La proposta è stata esaminata dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica, che il 16/07/2013 ha approvato la risoluzione Doc XVIII, n. 14 nella quale ha espresso parere favorevole sulla proposta. Ha altresì invitato il Governo a reiterare, ove possibile nelle sedi opportune, le proposte di modifica alla direttiva 93/7/CEE, con particolare riferimento a quelle per cui l’appropriazione di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini deve essere considerata alla stregua di un furto e la valutazione dell’illiceità dell’esportazione deve essere effettuata dallo Stato richiedente e non dallo Stato richiesto.

 

In data 14/01/2014, la Commissione europea ha inviato una lettera di risposta, in cui, relativamente ai due aspetti sollevati dal Senato, afferma che in base ai Trattati la competenza relativa alla proprietà o ai reati in tali settori spetta agli Stati membri, così come spetta ad essi l’onere della prova per i beni usciti illecitamente dal territorio nazionale. Infine, ricorda che il settore in questione non rientra nella competenza esclusiva dell’Unione; di conseguenza, la decisione relativa al tipo di azione di restituzione deve essere disciplinata solo a livello nazionale. 

 

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