La manovra correttiva stabilisce misure restrittive all’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta al fine di contrastare gli abusi e garantire l’integrità erariale, come si legge dalla relazione tecnica di accompagnamento alla stessa (art. 3 del D.L. n. 50/2017).
In particolare, viene ridotta dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, nonché ai crediti relativi all’IVA, possono essere utilizzati in compensazione solo con l’apposizione del visto di conformità alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Per compensazioni effettuate senza il visto di conformità o senza la sottoscrizione alternativa, oppure se questi sono apposti da soggetti non abilitati, è previsto il recupero dei crediti usati in violazione delle modalità prescritte, oltre ai relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.
A riguardo occorre precisare che a seguito di una mail inviata al Mef e all’Agenzia delle entrate nella giornata di ieri, ci è stato anticipato che sta per uscire una risoluzione (entro oggi o domani) in cui sarà affermato che per le D.IVA 2017 (relative al 2016) valgono i vecchi limiti (15.000 euro per l’obbligo del visto). Pertanto non bisogna predisporre alcuna dichiarazione integrativa.
Questa precisazione è fondamentale, almeno per garantire il legittimo affidamento dei contribuenti che, alla data del 28 febbraio 2017, nel presentare le dichiarazioni Iva hanno tenuto in considerazione il previgente limite di 15.000 euro.
E’ necessario precisare, inoltre, che l’introduzione di tale misura rappresenta un onere aggiuntivo per le imprese che, oltre a dover pagare un intermediario abilitato per fruire della legittima compensazione di un credito IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP, subiscono gli effetti negativi di altre misure, quali lo “split payment” allargato e riconfermato fino al 30 aprile 2020 e, la ritenuta dell’8% sui bonifici relativi a spese edili che danno diritto a detrazioni fiscali, che determinano la maturazione di elevati ammontari di credito con ingenti danni finanziari.
A peggiorare la situazione dei contribuenti è anche la disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 3 del D.L. n. 50/2017 che introduce l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel o Fisconline i modelli F24 per compensazioni di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
In sostanza, a decorrere dalla data di entrata del D.L. n. 50/2017 ossia dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono essere eseguite tramite l’utilizzo dei servizi telematici Entratel e Fiscoonline, quando fino ad un mese fa l’obbligo di utilizzo del modello F24 era previsto solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.
A riguardo ci è stato anticipato dall’Agenzia delle Entrate che anche in considerazione del tempo richiesto per l’adeguamento delle procedure ai fini dell’utilizzo del canale Entratel per tutte le compensazioni dei soggetti titolari di partita IVA, il nuovo controllo non sarà inserito prima del 31 maggio.
Inoltre, non sarà più possibile avvalersi dell’istituto della compensazione con modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, per il versamento di imposte richieste dall’Amministrazione finanziaria in seguito al recupero di crediti indebitamente utilizzati, che dovranno quindi essere obbligatoriamente versati.