La Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 904-791/2017 del 28 luglio 2017, rispondendo ad un quesito sottopostole, chiarisce come, in un piano di welfare aziendale a carattere premiale, il “premio” possa essere attributo, non solo sulla base di obiettivi collettivi, ma anche individuali.
La vicenda trae origine della richiesta – sottoposta alla Direzione Regionale da una società intenzionata a varare un piano biennale di welfare aziendale – di chiarire quale fosse il corretto regime fiscale applicabile alla fattispecie.
La società, in particolare, chiariva, che il piano di welfare, rivolto a tutti i dipendenti, avrebbe avuto carattere premiale ed incentivante e si sarebbe risolto nella messa a disposizione di un budget di spesa figurativo da utilizzare su di una piattaforma web dedicata.
Specificava, che il “premio”, totalmente a carico del datore di lavoro e non rimborsabile ove non utilizzato, sarebbe stato riconosciuto a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi. Obiettivi, nello specifico, che sarebbero stati individuali, nel primo anno, e collettivi, nel secondo.
A fronte di ciò, la Direzione Regionale della Lombardia conclude nel senso che il piano di welfare in questione non parrebbe (si noti il condizionale) contrastare con la finalità delle norme agevolative ed è, quindi, ammesso ai benefici fiscali previsti dalla Legge di Stabilità per il 2016 e dalla Legge di Bilancio 2017.