L’azione della CNA ha avuto efficacia, la riapertura dei termini per la registrazione al SUAP delle attività che producono MO.CA., cioè materiali a contatto con gli alimenti, è legge.
Che cosa abbiamo ottenuto?
Il recente decreto milleproroghe, di cui riportiamo in basso gli estremi, stabilisce:
«Art. 8-bis (Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29). – 1. All’articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”». Quindi fino al 20 gennaio 2019.
Che cosa occorre fare?
Per il settore artistico e tradizionale i mestieri coinvolti sono:
- Ceramisti
- Lavorazione del vetro
- Argentieri
- Produzione MO.CA. in tessuto ( stoffa);
- Produzione MO.CA. in carta.
Quindi le imprese che producono Materiali a Contatto con gli alimenti hanno 120 giorni di tempo per effettuare la registrazione al SUAP di competenza.
Il calcolo dei 120 giorni va fatto partire dal 22 settembre 2018, data di entrata in vigore del decreto.
Quali sono le caratteristiche che devono avere le imprese che producono MOCA?
- Essere un produttore artigianale già in esercizio
- Essere iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane
Cosa consigliamo
Come CNA Artistico e Tradizionale consigliamo alle imprese che producono MOCA di rivolgersi alla sede CNA più vicina, in modo da coordinare e uniformare la presentazione delle domande di registrazione, come da modello che trovate al link qui di seguito.
Gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 29/2017
LEGGE 21 settembre 2018, n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Note:
- Entrata in vigore del provvedimento 22 settembre 2018
- Testo coordinato del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108
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