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Ridotti i termini per la detrazione e la registrazione delle fatture di acquisto, senza retroattività

Si assiste ad un cambiamento delle modalità per detrarre l’IVA, ad opera del D.L. n. 50/2017 (c.d. manovra correttiva) come convertito.

Il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati viene esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto.

Viene, dunque, ridotto il termine per procedere alla detrazione dell’imposta che era prima previsto entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto.

Con riferimento al 2017 il termine per esercitare il diritto alla detrazione, considerando le modifiche normative succedutesi nel tempo dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che prevedono la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello delle operazioni, si riduce a soli 4 mesi dalla fine del periodo d’imposta considerato (30 aprile 2018).

In passato, con la precedente normativa, tale termine poteva essere esercitato entro 2 anni e 4 mesi dalla fine del periodo d’imposta (30 aprile 2020).

La modifica operata dunque dal D.L. n. 50/2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, incide molto sull’attività degli operatori soprattutto per quanto riguarda le fatture di fine anno (ad esempio 30 dicembre 2017) ricevute nel corso dell’anno successivo (ad esempio 20 marzo 2018), dal momento che le stesse rientrano nella dichiarazione IVA 2018 (data di presentazione 30 aprile) con un ridotto margine di tempo a disposizione.   

Conseguentemente si assiste anche alla riduzione del termine per poter registrare le fatture di acquisto nel relativo registro IVA acquisti. La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno, a fronte del precedente termine previsto entro la presentazione della dichiarazione IVA nella quale era esercitato il diritto alla detrazione.

Le novità esaminate in materia di detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto, a seguito di una modifica inserita dalla legge di conversione, si applicano alle fatture e alle bolle doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Non vi dunque alcun effetto retroattivo, con la possibilità di esercitare il diritto di detrazione per le fatture relative al 2015 entro il 30 aprile 2018 e quello sorto nel 2016 entro il 30 aprile 2019.

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