In risposta ad un quesito, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito diversi aspetti riguardanti la gestione post-operativa delle discariche di rifiuti, in particolare per quanto riguarda la copertura finale.
Viene chiarito che:
- i criteri costruttivi delle coperture finali introdotti con il D.Lgs.121/2020 possono applicarsi anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti, a scelta del gestore, purché il progetto risponda alle nuove norme e la copertura finale consideri gli assestamenti del corpo della discarica, come peraltro già previsto anche prima delle modifiche introdotte dal suddetto decreto legislativo;
- la “chiusura” della discarica avviene dopo l’ispezione dell’Autorità di controllo, che deve verificare la conformità morfologica della copertura finale della discarica e la conformità della discarica al progetto presentato. La fase di chiusura della discarica costituita dalla posa della copertura finale definitiva fa parte della gestione operativa; la gestione post-operativa, dopo il ripristino ambientale, è costituita da operazioni di manutenzione e controllo delle opere;
- la norma dispone che la chiusura definitiva, con la posa della copertura finale, deve avvenire a due anni dall’ultimo conferimento. Il Ministero ha chiarito che si tratta di un termine minimo da osservare a scopo cautelativo, escludendosi un “anticipo” da parte del gestore, legato alla degradazione del materiale organico presente e che comporta una modifica della morfologia delle discariche;
- in merito al divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi fuori Regione, viene ricordato che l’articolo 182-bis del D.Lgs.152/06 fa comunque salvi accordi tra Regioni nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’autosufficienza, accordi utilizzabili anche per il recupero di rifiuti urbani indifferenziati.
Riferimento normativo: Ministero Ambiente, interpello n. 115039/2023