Come è noto dietro espressa richiesta da parte di CNA l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ai dipendenti delle società di servizi iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili di rilasciare i visti di conformità, anche se privi di partita Iva (vedi Notizia 28 Luglio 2017).
Più in particolare l’Agenzia delle entrate, sulla base di una interpretazione letterale delle norme di riferimento, ha precisato che le attività di tenuta della contabilità e predisposizione della dichiarazione possono essere ricondotte al professionista, anche se svolte formalmente dalla società di servizi di cui il professionista medesimo è dipendente.
L’attività di apposizione del visto di conformità, secondo l’Agenzia delle Entrate, richiede l’iscrizione del soggetto autorizzato negli albi ivi indicati, ma senza richiedere il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo.
Per avere tale possibilità resta ferma la necessità per il professionista – dipendente della società di servizi – di effettuare la comunicazione alla Direzione Regionale competente ai sensi dell’articolo 21 del D.M, n. 164 del 1999, come anche la copertura assicurativa di cui all’articolo 22 dello stesso decreto, il cui onere, tuttavia, può essere sostenuto anche dalla società di servizi.
Ci è stato segnalato che diverse Direzioni Regionali delle Entrate hanno difficoltà nel riconoscere tale possibilità a causa dell’assenza di una modulistica specifica. Sentita a riguardo l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, possiamo anticipare che, a breve, sarà emanata una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate nella quale oltre a ribadire tale facoltà sarà allegata una modulistica specifica per inoltrare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate di riferimento.