Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. manovrina), come proposto dalla CNA in più occasioni, dispone che in caso di “rottamazione” di cartelle esattoriali relative ad omessi versamenti di contributi, il rilascio del DURC positivo si ottiene a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Pertanto tutti coloro che hanno fatto richiesta di rottamazione entro lo scorso 21 aprile, qualora richiesto, vedranno il rilascio da subito del DURC positivo senza attendere il pagamento della prima rata o dell’unica rata relativa al piano di rottamazione che sarà approvato.
Ovviamente la norma sottolinea anche che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate previste dal procedimento di definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
Tale disposizione viene accolta con favore perché, in particolare, elimina il danno riportato dalle imprese che avendo una rateizzazione in corso, per il solo fatto di manifestare la propria volontà di adesione alla definizione agevolata, correvano il rischio di vedersi un DURC negativo senza più la possibilità di partecipare a gare e appalti pubblici, fino al pagamento della prima rata della rottamazione.
Aggiornamento del 3 maggio 2017:
Emanate le istruzioni operative sul rilascio del DURC da parte degli enti previdenziali con 2 Circolari:
INPS Circolare n. 80 del 2 maggio 2017 – OGGETTO: Art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Documento Unico di Regolarità Contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Le circolari specificano rispettivamente che “Con successivo messaggio saranno illustrate le implementazioni procedurali che renderanno possibile la consultazione dei Documenti interessati dall’eventuale provvedimento di annullamento” e che “Una volta scaduto il termine dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, la regolarità contributiva è attestata se l’agente della riscossione ne comunica il regolare versamento. Gli adeguamenti procedurali interni che consentiranno di evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell’articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine del successivo annullamento in caso di eventuale inadempimento delle rate, sono in corso di realizzazione. Nell’attesa le Sedi devono tenere evidenza dei casi suddetti.“