L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in merito al trattamento di alcune questioni ancora dubbie in materia di applicazione del “reverse charge”  sulle nuove operazioni Iva, introdotte ad opera dell’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cfr. Circolare 22 dicembre 2015, n. 37/E).

Considerati i molti dubbi sull’applicazione dell’istituto che ancora permangono, appare positiva la precisazione auspicata dalla CNA che prevede una “clausola di salvaguardia” che fa salvi eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, seppur limitatamente alle casistiche affrontate dalla circolare.

Tra quelle più rilevanti, che confermano le indicazioni già fornite da CNA, si segnala la conferma che il nuovo “reverse charge” si applica all’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti che fanno parte integrante dell’edificio o sono ad esso serventi, mentre sono esclusi gli impianti che sono strettamente funzionali allo svolgimento di una attività industriale.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate conferma che rientrano nel “reverse charge” gli interventi sugli impianti posizionati in parte all’esterno e in parte all’interno o anche solo all’esterno dell’edificio, ma che sono funzionali o serventi all’edificio come, per esempio, gli impianti citofonici o di videosorveglianza.

Nell’ipotesi di un unico contratto, comprendente più operazioni in parte soggette a “reverse charge” e in parte no, si auspicava una semplificazione più ampia che consentisse di non applicare il “reverse charge” in tutti i casi in cui diventa veramente difficoltoso scindere gli interventi dell’unico contratto. Invece l’Agenzia delle Entrate si limita ad estendere la semplificazione, consentendo di applicare l’Iva nei modi ordinari solamente a quegli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il frazionamento o l’accorpamento degli edifici.

Rientra, inoltre, nell’applicazione del “reverse charge” l’installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici installati “a terra” sempre che siano funzionali o serventi all’edificio, anche se collocati all’esterno dello stesso.

Viene altresì confermato (come da sempre sottolineato dalla CNA) che la qualificazione dell’operazione posta in essere tra cessione con posa in opera (esclusa dal reverse charge) o prestazione di servizio (cui si rende applicabile il “reverse charge”) deve essere valutata caso per caso, considerando la volontà contrattuale delle parti. L’Agenzia delle Entrate, per avvalorare tale tesi, cita peraltro alcuni orientamenti di giurisprudenza e di prassi nei quali è la volontà contrattualmente espressa dalle parti che qualifica l’operazione.

Pur giudicando positivi i chiarimenti ufficializzati dall’Agenzia con la presente circolare, continuerà la sollecitazione di CNA per rendere il più semplice possibile l’individuazione delle fattispecie cui si applica il “reverse charge”, come ad esempio, all’assenza di chiarimenti in merito alla definizione di edificio. Infatti,  considerata la molteplicità delle strutture definibili “edificio” sulla base dei criteri indicati nella CM n. 14/2015, si auspicava un chiarimento che collegasse la definizione di “edificio” alla definizione di  “fabbricato accatastato o accatastabile”.