Nessuna modifica nell’ultima stesura del decreto sblocca-cantieri “riapprovato” nel consiglio dei ministri di ieri. L’articolo 2 del provvedimento anticipa le norme del decreto sulle crisi d’impresa con una norma temporanea che entra in vigore con il decreto legge e cessa con la vigenza il 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del codice di crisi d’impresa (dlgs 14/2019). Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell’attuale articolo 110 del codice dei contratti e, in alcuni punti, anche del regio decreto n.267/1942.
Tra le norme di impatto più immediato c’è la cancellazione della possibilità – ammessa dall’attuale articolo 110 del codice – che l’impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi d’impresa.
Si chiarisce il ruolo dell’ANAC previste in caso di impresa concordataria. L’attuale articolo 110 (comma 5) prevede che l’Autorità «sentito il giudice delegato» può chiedere tutta una serie di garanzie aggiuntive indicate in apposite linee guida a carico dell’impresa concordataria. La riscrittura dell’articolo 110 elimina il «sentito il giudice delegato», scollegando di fatto l’ANAC dal rapporto obbligato con i giudici.
Una novità rilevante è invece quella che consente – anche all’impresa avviata alla liquidazione fallimentare – di completare i contratti in corso di esecuzione. La novità viene introdotta con un’aggiunta al comma 3 dell’articolo 186-bis del regio decreto. La possibilità di proseguire nel completamento dell’opera dell’impresa in concordato liquidatorio è condizionata al professionista designato dal debitore «che attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio». La ratio sembra essere pertanto quella di privilegiare la soddisfazione dei creditori.
Quanto al periodo di vigenza, le nuove norme, che entreranno in vigore con l’entrata in vigore del decreto, cioè relativamente «alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale».