L’Agenzia delle entrate ha fornito per le vie brevi alcuni chiarimenti in merito alla tipologia di polizze assicurative che i CAF imprese dovranno stipulare in seguito alle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, rispondendo al quesito posto da RE.T.E imprese Italia (vedi News del 21 gennaio 2015).

Si ricorda che, con lettera inviata all’Agenzia delle entrate in data 20 gennaio, Rete imprese Italia, nelle more della pronuncia dell’IVASS, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria di valutare la possibilità di concedere ai CAF imprese ed ai professionisti un margine temporale più ampio per adeguare le suddette polizze. La premura era quella di evitare il blocco delle compensazioni dei crediti IVA di importo superiore ai 15.000 euro per i quali, come è noto, è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione la cui presentazione era possibile dallo scorso 1° febbraio.   

In attesa di una circolare di prossima emanazione, vi anticipiamo la risposta giunta dall’Agenzia delle entrate.

Come è noto, l’art. 6 del citato decreto legislativo ha modificato l’art. 6 e l’art. 22 del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164 entrambi relativi alla tipologia di polizza assicurativa che i professionisti ed i certificatori (tra cui i CAF imprese) devono stipulare al fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. In particolare, le modifiche apportate riguardano:

  • l’innalzamento del massimale dai 2 miliardi del vecchio conio fino ad almeno 3 milioni di euro;
  • l’ampliamento della platea dei soggetti da tutelare, che comprende oltre ai propri clienti anche lo Stato o altro ente impositore per le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative irrogabili in caso di visto di conformità o di asseverazione infedele.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, con riferimento ai CAF imprese, tenuto conto che gli stessi, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prestano assistenza fiscale alle imprese, nei loro confronti non trova applicazione la modifica apportata dall’art. 6 del decreto legislativo n. 175 del 2014 nella parte in cui prevede l’ampliamento della garanzia finalizzata a coprire le somme da corrispondere all’erario a titolo di sanzioni amministrative irrogate in caso di visto di conformità o di asseverazione infedele. Queste somme, infatti, si riferiscono alle violazioni commesse in seguito all’attività di assistenza fiscale presta a contribuenti persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che possono presentare il modello 730.

La modifica apportata dall’art. 6 del decreto legislativo n. 175 del 2014 trova quindi applicazione nei riguardi dei CAF imprese limitatamente alla parte in cui prevede l’aumento del massimale a 3 milioni di euro.

Il chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate si è reso necessario perché, nonostante il mutato scenario normativo, in vigore dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014), le compagnie di assicurazione non stanno provvedendo all’integrazione delle polizze stipulate da CAF e professionisti essendo in attesa di conoscere la risposta da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) al parere richiesto dall’Associazione Nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA) circa la possibilità di provvedere alla nuova copertura assicurativa in oggetto. Ricordiamo che l’adeguamento dei massimali è condizione necessaria affinché i CAF imprese possano continuare a prestare assistenza fiscale.

Auspichiamo quindi grazie ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, le compagnie di assicurazioni provvedano, in tempi brevi, ad adeguare le polizze assicurative così da venire incontro ai problemi di liquidità delle imprese.